DETERMINAZIONE IN MATERIA DI AGEVOLAZIONI IN FORMA AUTOMATICA NELLE AREE DEPRESSE (L.266/97, ART. 8)

I L  C I P E

VISTA la legge 19 dicembre 1992, n.488, recante modifiche alla legge 1 marzo 1986, n.64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno;

VISTO il decreto legge 23 febbraio 1995, n.41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n.85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse;

VISTO in particolare l'articolo 9, comma 3, della predetta legge 85/1995 che prevede meccanismi e procedure per l'automatica applicazione dei benefici nelle aree depresse;

VISTO il decreto legge 23 giugno 1995, n.244, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 1995, n.341;

VISTA la legge 7 agosto 1997, n.266, art.8, che demanda al CIPE l'adeguamento delle predette disposizioni, tenendo conto dei nuovi criteri stabiliti dalla legge medesima;

VISTE le proprie delibere 8 agosto 1995 e 18 dicembre 1997 con le quali sono stati individuati l'ammontare massimo dell'agevolazione in forma automatica, la tipologia degli investimenti ammissibili, nonché le relative modalità e procedure di attuazione, nel rispetto dei principi e degli indirizzi stabiliti dall'Unione Europea;

VISTO il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 22 luglio 1999, emanato in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, il quale reca, tra l'altro, modificazioni ed integrazioni relative all'accesso alle agevolazioni di cui alla legge 488/92;

RAVVISATA l'opportunità di emanare direttive integrative delle precedenti determinazioni, in particolare per quanto riguarda il campo di applicazione degli incentivi automatici, nel rispetto dei principi di cui all'art.8 della richiamata legge 266/97;

SU PROPOSTA del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato

D E L I B E R A

  1. Il comma 1 del punto 2 della deliberazione del 18 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

  2. "Possono accedere alle agevolazioni di cui alla presente deliberazione le imprese operanti nei settori delle attività estrattive, manifatturiere, della produzione e distribuzione di energia elettrica, vapore e acqua calda, delle costruzioni, di cui alle sezioni C, D, E ed F della "classificazione delle attività economiche ISTAT 1991", nonché le imprese delle telecomunicazioni e delle attività di servizi potenzialmente diretti ad influire positivamente sullo sviluppo delle predette attività produttive, secondo le medesime limitazioni previste per l'accesso alle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legge 22 ottobre 1992, n.415, convertito dalla legge 19 dicembre 1992, n.488".

  3. Il punto e) del primo comma del punto 4. della deliberazione 18 dicembre 1997 è sostituito dal seguente:

  4. "e1) servizi finalizzati all'adesione di un sistema di gestione ambientale normato (EMAS, ISO 14001), all'acquisizione del marchio di qualità ecologica del prodotto (Ecolabel, Marchio nazionale);

    e2) sevizi finalizzati all'acquisizione del sistema di qualificazione del processo produttivo dell'impresa, secondo le normative UNI EN ISO 9000"

  5. Dopo il quarto comma del punto 4. della deliberazione 18 dicembre 1997 sono aggiunti i seguenti:

"le spese per la certificazione di cui ai precedenti punti e1) ed e)2 sono riconosciute, anche indipendentemente dall'effettuazione di altri investimenti produttivi, nel limite massimo del 5% dell'ultimo fatturato utile relativo alle attività produttive dell'impresa richiedente; in ogni caso, tale agevolazione non può superare i seguenti massimali:

La fruizione delle agevolazioni correlate alle spese di cui sopra è subordinata all'avvenuto rilascio della prevista certificazione. Relativamente ai beni per i quali non sia previsto l'impianto e l'utilizzo stabile in una unità locale dell'impresa beneficiaria, dovuto alle particolarità degli investimenti ovvero alla loro integrazione funzionale nel ciclo produttivo, le agevolazioni sono concesse, a pena di revoca, a fronte della dichiarazione di impegno dell'impresa beneficiaria all'utilizzo nell'ambito del territorio di una unica Regione. Per tali investimenti, l'importo delle agevolazioni è determinato, in relazione alla dimensione dell'impresa, sulla base della più bassa misura percentuale agevolata applicabile al territorio regionale interessato".

 

Roma 15/02/2000

IL PRESIDENTE DELEGATO

Giuliano Amato