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Decreto Legislativo 31 marzo
1998, n. 114
"Riforma
della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo
4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n.59"
pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale n. 95 del 24 aprile 1998 - Supplemento Ordinario n. 80
IL
PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87
della Costituzione;
Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante
delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni
ed enti locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per la
semplificazione amministrativa;
Visto, in particolare, l'articolo
4, comma 4, lettera c), della citata legge n. 59 del 1997, il quale
prevede che sia anche riordinata la disciplina delle attivita' economiche
ed industriali, in particolare per quanto riguarda il sostegno e lo
sviluppo delle imprese operanti nell'industria, nel commercio,
nell'artigianato, nel comparto agroindustriale e nei servizi alla
produzione, al fine di promuovere la competitivita' delle imprese nel
mercato globale e la razionalizzazione della rete commerciale, anche in
relazione all'obiettivo del contenimento dei prezzi e dell'efficienza
della distribuzione;
Vista la preliminare deliberazione del
Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 gennaio
1998;
Visto il parere della Commissione parlamentare istituita ai
sensi dell'articolo 5 della citata legge n. 59 del 1997;
Visto il
parere della Commissione parlamentare per le questioni
regionali;
Visto il parere della Conferenza unificata, istituita ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281;
Visto il
parere dell'Autorita' garante della concorrenza e del mercato ai sensi
dell'articolo 22 della legge 10 ottobre 1990, n. 287;
Vista la
deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13
marzo 1998;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei
Ministri e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato,
di concerto con i Ministri per la funzione pubblica e gli affari
regionali, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e di
grazia e giustizia;
Emana il seguente decreto
legislativo:
Titolo I Principi generali
Art.
1. Oggetto e finalita'
1. Il presente decreto stabilisce i
principi e le norme generali sull'esercizio dell'attivita'
commerciale.
2. Le regioni a statuto speciale e le province
autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente
decreto secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative
norme di attuazione.
3. La disciplina in materia di commercio
persegue le seguenti finalita': a) la trasparenza del mercato, la
concorrenza, la liberta' di impresa e la libera circolazione delle
merci; b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo
all'informazione, alla possibilita' di approvvigionamento, al servizio di
prossimita', all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti; c)
l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva,
nonche' l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del
contenimento dei prezzi; d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse
tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con
particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo
delle piccole e medie imprese; e) la valorizzazione e la salvaguardia
del servizio commerciale nelle aree urbane, rurali, montane,
insulari.
Art. 2. Liberta' di impresa e libera circolazione
delle merci
1. L'attivita' commerciale si fonda sul principio della
liberta' di iniziativa economica privata ai sensi dell'articolo 41 della
Costituzione ed e' esercitata nel rispetto dei principi contenuti nella
legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante norme per la tutela della
concorrenza e del mercato.
Art. 3. Obbligo di
vendita
1. In conformita' a quanto stabilito dall'articolo
1336 del codice civile, il titolare dell'attivita' commerciale al
dettaglio procede alla vendita nel rispetto dell'ordine temporale della
richiesta.
Art. 4. Definizioni e ambito di applicazione del
decreto
1. Ai fini del presente decreto si intendono: a) per
commercio all'ingrosso, l'attivita' svolta da chiunque professionalmente
acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri
commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori
professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attivita' puo'
assumere la forma di commercio interno, di importazione o
di esportazione; b) per commercio al dettaglio, l'attivita' svolta
da chiunque professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e
le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di
distribuzione, direttamente al consumatore finale; c) per superficie di
vendita di un esercizio commerciale, l'area destinata alla vendita,
compresa quella occupata da banchi, scaffalature e simili. Non
costituisce superficie di vendita quella destinata a magazzini,
depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; d) per esercizi di
vicinato quelli aventi superficie di vendita non superiore a 150 mq. nei
comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti e a 250 mq.
nei comuni con popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; e)
per medie strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai
limiti di cui al punto d) e fino a 1.500 mq nei comuni con popolazione
residente inferiore a 10.000 abitanti e a 2.500 mq. nei comuni con
popolazione residente superiore a 10.000 abitanti; f) per grandi
strutture di vendita gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di
cui al punto e); g) per centro commerciale, una media o una grande
struttura di vendita nella quale piu' esercizi commerciali sono inseriti
in una struttura a destinazione specifica e usufruiscono di
infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Ai fini
del presente decreto per superficie di vendita di un centro commerciale si
intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli
esercizi al dettaglio in esso presenti; h) per forme speciali di
vendita al dettaglio: 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di
enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di
aderenti a circoli privati, nonche' la vendita nelle scuole, negli
ospedali e nelle strutture militari esclusivamente a favore di coloro che
hanno titolo ad accedervi; 2) la vendita per mezzo di apparecchi
automatici; 3) la vendita per corrispondenza o tramite televisione o
altri sistemi di comunicazione; 4) la vendita presso il domicilio dei
consumatori.
2. Il presente decreto non si applica: a) ai
farmacisti e ai direttori di farmacie delle quali i comuni assumono
l'impianto e l'esercizio ai sensi della legge 2 aprile 1968, n. 475, e
successive modificazioni, e della legge 8 novembre 1991, n. 362, e
successive modificazioni, qualora vendano esclusivamente prodotti
farmaceutici, specialita' medicinali, dispositivi medici e presidi
medico-chirurgici; b) ai titolari di rivendite di generi di monopolio
qualora vendano esclusivamente generi di monopolio di cui alla legge 22
dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, e al relativo
regolamento di esecuzione, approvato con decreto del Presidente della
Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni; c)
alle associazioni dei produttori ortofrutticoli costituite ai sensi della
legge 27 luglio 1967, n. 622, e successive modificazioni; d) ai
produttori agricoli, singoli o associati, i quali esercitino attivita' di
vendita di prodotti agricoli nei limiti di cui all'articolo 2135 del
codice civile, alla legge 25 marzo 1959, n. 125, e successive
modificazioni, e alla legge 9 febbraio 1963, n. 59, e successive
modificazioni; e) alle vendite di carburanti nonche' degli oli minerali
di cui all'articolo 1 del regolamento approvato con regio decreto 20
luglio 1934, n. 1303, e successive modificazioni. Per vendita di
carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione,
compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di
distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26
ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
dicembre 1970, n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n.32; f) agli artigiani iscritti
nell'albo di cui all'articolo 5, primo comma, della legge 8 agosto 1985,
n. 443, per la vendita nei locali di produzione o nei locali a
questi adiacenti dei beni di produzione propria, ovvero per la
fornitura al committente dei beni accessori all'esecuzione delle opere o
alla prestazione del servizio; g) ai pescatori e alle cooperative di
pescatori, nonche' ai cacciatori, singoli o associati, che vendano al
pubblico, al dettaglio, la cacciagione e i prodotti ittici provenienti
esclusivamente dall'esercizio della loro attivita' e a coloro che
esercitano la vendita dei prodotti da essi direttamente e legalmente
raccolti su terreni soggetti ad usi civici nell'esercizio dei diritti
di erbatico, di fungatico e di diritti similari; h) a chi venda o
esponga per la vendita le proprie opere d'arte, nonche' quelle
dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di
natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto
informatico; i) alla vendita dei beni del fallimento effettuata ai
sensi dell'articolo 106 delle disposizioni approvate con regio decreto 16
marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni; l) all'attivita' di
vendita effettuata durante il periodo di svolgimento delle fiere
campionarie e delle mostre di prodotti nei confronti dei visitatori,
purche' riguardi le sole merci oggetto delle manifestazioni e non duri
oltre il periodo di svolgimento delle manifestazioni stesse; m) agli
enti pubblici ovvero alle persone giuridiche private alle quali
partecipano lo Stato o enti territoriali che vendano pubblicazioni o altro
materiale informativo, anche su supporto informatico, di propria o
altrui elaborazione, concernenti l'oggetto della loro attivita'.
3.
Resta fermo quanto previsto per l'apertura delle sale cinematografiche
dalla legge 4 novembre 1965, e successive modificazioni, nonche' dal
decreto legislativo 8 gennaio 1998, n. 3.
Titolo II Requisiti
per l'esercizio dell'attivita' commerciale
Art. 5. Requisiti di
accesso all'attivita'
1. Ai sensi del presente decreto l'attivita'
commerciale puo' essere esercitata con riferimento ai seguenti settori
merceologici: alimentare e non alimentare.
2. Non possono
esercitare l'attivita' commerciale, salvo che abbiano ottenuto la
riabilitazione: a) coloro che sono stati dichiarati falliti; b)
coloro che hanno riportato una condanna, con sentenza passata in
giudicato, per delitto non colposo, per il quale e' prevista una pena
detentiva non inferiore nel minimo a tre anni, sempre che sia stata
applicata, in concreto, una pena superiore al minimo edittale; c)
coloro che hanno riportato una condanna a pena detentiva, accertata con
sentenza passata in giudicato, per uno dei delitti di cui al titolo II e
VIII del libro II del codice penale, ovvero di ricettazione,
riciclaggio, emissione di assegni a vuoto, insolvenza fraudolenta,
bancarotta fraudolenta, usura, sequestro di persona a scopo
di estorsione, rapina; d) coloro che hanno riportato due o piu'
condanne a pena detentiva o a pena pecuniaria, nel quinquennio precedente
all'inizio dell'esercizio dell'attivita', accertate con sentenza
passata in giudicato, per uno dei delitti previsti dagli articoli 442,
444, 513, 513-bis, 515, 516 e 517 del codice penale, o per delitti di
frode nella preparazione o nel commercio degli alimenti, previsti da
leggi speciali; e) coloro che sono sottoposti ad una delle misure di
prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o nei cui
confronti sia stata applicata una delle misure previste dalla legge 31
maggio 1965, n. 575, ovvero siano stati dichiarati delinquenti abituali,
professionali o per tendenza.
3. L'accertamento delle condizioni di
cui al comma 2 e' effettuato sulla base delle disposizioni previste
dall'articolo 688 del codice di procedura penale, dall'articolo 10
della legge 4 gennaio 1968, n.15, dall'articolo 10-bis della legge 31
maggio 1965, n. 575, e dall'articolo 18 della legge 7 agosto 1990, n.
241.
4. Il divieto di esercizio dell'attivita' commerciale, ai
sensi del comma 2 del presente articolo, permane per la durata di cinque
anni a decorrere dal giorno in cui la pena e' stata scontata o si sia
in altro modo estinta, ovvero, qualora sia stata concessa la sospensione
condizionale della pena, dal giorno del passaggio in giudicato della
sentenza.
5. L'esercizio, in qualsiasi forma, di un'attivita' di
commercio relativa al settore merceologico alimentare, anche se effettuata
nei confronti di una cerchia determinata di persone, e' consentito a
chi e' in possesso di uno dei seguenti requisiti professionali: a)
avere frequentato con esito positivo un corso professionale per il
commercio relativo al settore merceologico alimentare, istituito o
riconosciuto dalla regione o dalle province autonome di Trento e di
Bolzano; b) avere esercitato in proprio, per almeno due anni
nell'ultimo quinquennio, l'attivita' di vendita all'ingrosso o al
dettaglio di prodotti alimentari; o avere prestato la propria opera,
per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, presso imprese esercenti
l'attivita' nel settore alimentare, in qualita' di dipendente qualificato
addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o
parente o affine, entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualita' di
coadiutore familiare, comprovata dalla iscrizione all'INPS; c)
essere stato iscritto nell'ultimo quinquennio al registro esercenti il
commercio di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, per uno dei gruppi
merceologici individuati dalle lettere a), b) e c) dell'articolo 12,
comma 2, del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375.
6. In caso
di societa' il possesso di uno dei requisiti di cui al comma 5 e'
richiesto con riferimento al legale rappresentante o ad altra persona
specificamente preposta all'attivita' commerciale.
7. Le regioni
stabiliscono le modalita' di organizzazione, la durata e le materie del
corso professionale di cui al comma 5, lettera a), garantendone
l'effettuazione anche tramite rapporti convenzionali con soggetti
idonei. A tale fine saranno considerate in via prioritaria le camere di
commercio, le organizzazioni imprenditoriali del commercio piu'
rappresentative e gli enti da queste costituiti.
8. Il corso
professionale ha per oggetto materie idonee a garantire l'apprendimento
delle disposizioni relative alla salute, alla sicurezza e all'informazione
del consumatore. Prevede altresi' materie che hanno riguardo agli
aspetti relativi alla conservazione, manipolazione e trasformazione degli
alimenti, sia freschi che conservati.
9. Le regioni stabiliscono
le modalita' di organizzazione, la durata e le materie, con particolare
riferimento alle normative relative all'ambiente, alla sicurezza e
alla tutela e informazione dei consumatori, oggetto di corsi di
aggiornamento finalizzati ad elevare il livello professionale o
riqualificare gli operatori in attivita'. Possono altresi' prevedere
forme di incentivazione per la partecipazione ai corsi dei titolari delle
piccole e medie imprese del settore commerciale.
10. Le regioni
garantiscono l'inserimento delle azioni formative di cui ai commi 7 e 9
nell'ambito dei propri programmi di formazione professionale.
11.
L'esercizio dell'attivita' di commercio all'ingrosso, ivi compreso quello
relativo ai prodotti ortofrutticoli, carnei ed ittici, e' subordinato al
possesso dei requisiti del presente articolo. L'albo istituito
dall'articolo 3 della legge 25 marzo 1959, n. 125, e'
soppresso.
Titolo III Esercizio dell'attivita' di vendita al
dettaglio sulle aree private in sede fissa
Art.
6. Programmazione della rete distributiva
1. Le regioni, entro
un anno dalla data di pubblicazione del presente decreto definiscono gli
indirizzi generali per l'insediamento delle attivita'
commerciali, perseguendo i seguenti obiettivi: a) favorire la
realizzazione di una rete distributiva che, in collegamento con le altre
funzioni di servizio, assicuri la migliore produttivita' del sistema e la
qualita' dei servizi da rendere al consumatore; b) assicurare,
nell'indicare gli obiettivi di presenza e di sviluppo delle grandi
strutture di vendita, il rispetto del principio della libera concorrenza,
favorendo l'equilibrato sviluppo delle diverse tipologie
distributive; c) rendere compatibile l'impatto territoriale e
ambientale degli insediamenti commerciali con particolare riguardo a
fattori quali la mobilita', il traffico e l'inquinamento e valorizzare
la funzione commerciale al fine della riqualificazione del tessuto urbano,
in particolare per quanto riguarda i quartieri urbani degradati al fine di
ricostituire un ambiente idoneo allo sviluppo del commercio; d)
salvaguardare e riqualificare i centri storici anche attraverso il
mantenimento delle caratteristiche morfologiche degli insediamenti e il
rispetto dei vincoli relativi alla tutela del patrimonio artistico ed
ambientale; e) salvaguardare e riqualificare la rete distributiva nelle
zone di montagna, rurali ed insulari anche attraverso la creazione di
servizi commerciali polifunzionali e al fine di favorire il
mantenimento e la ricostituzione del tessuto commerciale; f) favorire
gli insediamenti commerciali destinati al recupero delle piccole e medie
imprese gia' operanti sul territorio interessato, anche al fine di
salvaguardare i livelli occupazionali reali e con facolta' di prevedere
a tale fine forme di incentivazione; g) assicurare, avvalendosi dei
comuni e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura,
un sistema coordinato di monitoraggio riferito all'entita'
e all'efficienza della rete distributiva, attraverso la costituzione di
appositi osservatori, ai quali partecipano anche i rappresentanti degli
enti locali, delle organizzazioni dei consumatori, delle imprese del
commercio e dei lavoratori dipendenti coordinati da un Osservatorio
nazionale costituito presso il Ministero dell'industria, del commercio
e dell'artigianato.
2. Le regioni, entro il termine di cui al comma
1, fissano i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore
commerciale, affinche' gli strumenti urbanistici comunali
individuino: a) le aree da destinare agli insediamenti commerciali ed,
in particolare, quelle nelle quali consentire gli insediamenti di medie e
grandi strutture di vendita al dettaglio; b) i limiti ai quali sono
sottoposti gli insediamenti commerciali in relazione alla tutela dei beni
artistici, culturali e ambientali, nonche' dell'arredo urbano, ai quali
sono sottoposte le imprese commerciali nei centri storici e nelle
localita' di particolare interesse artistico e naturale; c) i vincoli
di natura urbanistica ed in particolare quelli inerenti la disponibilita'
di spazi pubblici o di uso pubblico e le quantita' minime di spazi per
parcheggi, relativi alle diverse strutture di vendita; d) la
correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o
autorizzazione edilizia inerenti l'immobile o il complesso di immobili e
dell'autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di
vendita, eventualmente prevedendone la contestualita'.
3. Le
regioni, nel definire gli indirizzi generali di cui al comma 1, tengono
conto principalmente delle caratteristiche dei seguenti ambiti
territoriali: a) le aree metropolitane omogenee, al fine di pervenire
ad una programmazione integrata tra centro e realta' periferiche; b) le
aree sovracomunali configurabili come un unico bacino di utenza, per le
quali devono essere individuati criteri di sviluppo omogenei; c) i
centri storici, al fine di salvaguardare e qualificare la presenza delle
attivita' commerciali e artigianali in grado di svolgere un servizio di
vicinato, di tutelare gli esercizi aventi valore storico e artistico ed
evitare il processo di espulsione delle attivita' commerciali e
artigianali; d) i centri di minore consistenza demografica al fine di
svilupparne il tessuto economico-sociale anche attraverso il miglioramento
delle reti infrastrutturali ed in particolare dei collegamenti
viari.
4. Per l'emanazione degli indirizzi e dei criteri di cui al
presente articolo, le regioni acquisiscono il parere obbligatorio delle
rappresentanze degli enti locali e procedono, altresi', alla
consultazione delle organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio.
5. Le regioni stabiliscono il termine, non superiore a
centottanta giorni, entro il quale i comuni sono tenuti ad adeguare gli
strumenti urbanistici generali e attuativi e i regolamenti di polizia
locale alle disposizioni di cui al presente articolo.
6. In caso di
inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via sostitutiva
adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino alla emanazione
delle norme comunali.
Art. 7. Esercizi di
vicinato
1. L'apertura, il trasferimento di sede e
l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'articolo 4, comma
1, lettera d), di un esercizio di vicinato sono soggetti a previa
comunicazione al comune competente per territorio e possono essere
effettuati decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione.
2. Nella comunicazione di cui al comma 1 il soggetto
interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui
all'articolo 5; b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia
urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme
urbanistiche nonche' quelle relative alle destinazioni d'uso; c) il
settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita
dell'esercizio; d) l'esito della eventuale valutazione in caso di
applicazione della disposizione di cui all'articolo 10, comma 1, lettera
c).
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi
di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'articolo 4
della legge 25 marzo 1997, n. 77, e' consentito il consumo immediato
dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di
somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente
finalizzati.
Art. 8. Medie strutture di vendita
1.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino
ai limiti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera e), di una media
struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal
comune competente per territorio, anche in relazione agli obiettivi di cui
all'articolo 6, comma 1.
2. Nella domanda l'interessato
dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo
5; b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie
di vendita dell'esercizio; c) le eventuali comunicazioni di cui
all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente decreto.
3. Il comune,
sulla base delle disposizioni regionali e degli obiettivi indicati
all'articolo 6, sentite le organizzazioni di tutela dei consumatori e le
organizzazioni imprenditoriali del commercio, adotta i criteri per il
rilascio delle autorizzazioni di cui al comma 1.
4. Il comune
adotta le norme sul procedimento concernente le domande relative alle
medie strutture di vendita; stabilisce il termine, comunque non superiore
ai novanta giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande
devono ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di
diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e
snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al procedimento
ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche.
Art. 9. Grandi strutture di vendita
1.
L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di
una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione
rilasciata dal comune competente per territorio.
2. Nella
domanda l'interessato dichiara: a) di essere in possesso dei requisiti
di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori merceologici,
l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio; c) le eventuali
comunicazioni di cui all'articolo 10, commi 2 e 3, del presente
decreto.
3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione e' esaminata
da una conferenza di servizi indetta dal comune, salvo quanto diversamente
stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro sessanta giorni
dal ricevimento, composta da tre membri, rappresentanti rispettivamente la
regione, la provincia e il comune medesimo, che decide in base alla
conformita' dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui
all'articolo 6. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a
maggioranza dei componenti entro novanta giorni dalla convocazione; il
rilascio dell'autorizzazione e' subordinato al parere favorevole del
rappresentante della regione.
4. Alle riunioni della conferenza di
servizi, svolte in seduta pubblica, partecipano a titolo consultivo i
rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio piu' rappresentative in
relazione al bacino d'utenza dell'insediamento interessato. Ove il bacino
d'utenza riguardi anche parte del territorio di altra regione
confinante, la conferenza dei servizi ne informa la medesima e ne richiede
il parere non vincolante ai fini del rilascio
della autorizzazione.
5. La regione adotta le norme sul
procedimento concernente le domande relative alle grandi strutture di
vendita; stabilisce il termine comunque non superiore a centoventi
giorni dalla data di convocazione della conferenza di servizi di cui al
comma 3 entro il quale le domande devono ritenersi accolte qualora non
venga comunicato il provvedimento di diniego, nonche' tutte le altre
norme atte ad assicurare trasparenza e snellezza dell'azione
amministrativa e la partecipazione al procedimento ai sensi della legge
7 agosto 1990, n. 241, e successive modifiche.
Art.
10. Disposizioni particolari
1. La regione prevede disposizioni
per favorire lo sviluppo della rete commerciale nelle aree montane, rurali
e insulari, per riqualificare la rete distributiva e rivitalizzare il
tessuto economico sociale e culturale nei centri storici, nonche' per
consentire una equilibrata e graduale evoluzione delle imprese esistenti
nelle aree urbane durante la fase di prima applicazione del nuovo
regime amministrativo. In particolare, prevede: a) per i comuni, le
frazioni e le altre aree con popolazione inferiore a 3.000 abitanti,
nonche' nelle zone montane e insulari, la facolta' di svolgere
congiuntamente in un solo esercizio, oltre all'attivita' commerciale,
altri servizi di particolare interesse per la collettivita', eventualmente
in convenzione con soggetti pubblici o privati. Per queste aree le
regioni possono prevedere l'esenzione di tali attivita' da tributi
regionali; per tali esercizi gli enti locali possono stabilire particolari
agevolazioni, fino alla esenzione, per i tributi di loro
competenza; b) per centri storici, aree o edifici aventi valore
storico, archeologico, artistico e ambientale, l'attribuzione di maggiori
poteri ai comuni relativamente alla localizzazione e alla apertura
degli esercizi di vendita, in particolare al fine di rendere compatibili i
servizi commerciali con le funzioni territoriali in ordine alla
viabilita', alla mobilita' dei consumatori e all'arredo urbano,
utilizzando anche specifiche misure di agevolazione tributaria e di
sostegno finanziario; c) per le aree di cui alle lettere a), b) e c)
dell'articolo 6, comma 3, l'indicazione dei criteri in base ai quali i
comuni, per un periodo non superiore a due anni, possono sospendere o
inibire gli effetti della comunicazione all'apertura degli esercizi di
vicinato sulla base di specifica valutazione circa l'impatto del nuovo
esercizio sull'apparato distributivo e sul tessuto urbano ed in
relazione a programmi di qualificazione della rete commerciale finalizzati
alla realizzazione di infrastrutture e servizi adeguati alle esigenze
dei consumatori.
2. La regione stabilisce criteri e modalita' ai
fini del riconoscimento della priorita' alle domande di rilascio di
autorizzazione all'apertura di una media o grande struttura di vendita
che prevedono la concentrazione di preesistenti medie o grandi strutture e
l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente,
ovvero, qualora trattasi di esercizi appartenenti al settore non
alimentare, alle domande di chi ha frequentato un corso di formazione
professionale per il commercio o risulta in possesso di adeguata
qualificazione. Il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca
di quelle relative alle strutture preesistenti, prese in considerazione ai
fini della predetta priorita'.
3. La regione stabilisce altresi'
i casi in cui l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di
vendita e all'ampliamento della superficie di una media o di una
grande struttura di vendita e' dovuta a seguito di concentrazione o
accorpamento di esercizi autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge
11 giugno 1971, n. 426, per la vendita di generi di largo e generale
consumo. Il rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori relativi ai preesistenti esercizi.
Nell'applicazione della presente disposizione la regione tiene conto
anche della condizione relativa al reimpiego del personale degli esercizi
concentrati o accorpati.
4. La regione puo' individuare le zone del
proprio territorio alle quali applicare i limiti massimi di superficie di
vendita di cui all'articolo 4, lettere d) ed e), in base
alle caratteristiche socioeconomiche, anche in deroga al criterio della
consistenza demografica.
5. Ai fini della realizzazione del sistema
di monitoraggio previsto dall'articolo 6, comma 1, lettera g), la
conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, su proposta del Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, definisce i contenuti di una modulistica
univoca da utilizzare per le comunicazioni e le autorizzazioni di cui
al presente decreto. Per lo stesso scopo i dati relativi al settore
merceologico e alla superficie e all'ubicazione degli esercizi
di vendita sono denunciati all'ufficio del registro delle imprese, che
li iscrive nel repertorio delle notizie economiche e amministrative. Tali
dati sono messi a disposizione degli osservatori regionali e nazionale
di cui al predetto articolo 6.
Titolo IV Orari di
vendita
Art. 11. Orario di apertura e di chiusura
1. Gli
orari di apertura e di chiusura al pubblico degli esercizi di vendita al
dettaglio sono rimessi alla libera determinazione degli esercenti nel
rispetto delle disposizioni del presente articolo e dei criteri emanati
dai comuni, sentite le organizzazioni locali dei consumatori, delle
imprese del commercio e dei lavoratori dipendenti, in esecuzione di
quanto disposto dall'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142.
2. Fatto salvo quanto disposto al comma 4, gli esercizi
commerciali di vendita al dettaglio possono restare aperti al pubblico in
tutti i giorni della settimana dalle ore sette alle ore ventidue. Nel
rispetto di tali limiti l'esercente puo' liberamente determinare l'orario
di apertura e di chiusura del proprio esercizio non superando comunque
il limite delle tredici ore giornaliere.
3. L'esercente e' tenuto a
rendere noto al pubblico l'orario di effettiva apertura e chiusura del
proprio esercizio mediante cartelli o altri mezzi idonei di
informazione.
4. Gli esercizi di vendita al dettaglio osservano la
chiusura domenicale e festiva dell'esercizio e, nei casi stabiliti dai
comuni, sentite le organizzazioni di cui al comma 1, la mezza giornata
di chiusura infrasettimanale.
5. Il comune, sentite le
organizzazioni di cui al comma 1, individua i giorni e le zone del
territorio nei quali gli esercenti possono derogare all'obbligo di
chiusura domenicale e festiva. Detti giorni comprendono comunque quelli
del mese di dicembre, nonche' ulteriori otto domeniche o festivita' nel
corso degli altri mesi dell'anno.
Art. 12. Comuni ad economia
prevalentemente turistica e citta' d'arte
1. Nei comuni ad economia
prevalentemente turistica, nelle citta' d'arte o nelle zone del territorio
dei medesimi, gli esercenti determinano liberamente gli orari
di apertura e di chiusura e possono derogare dall'obbligo di cui
all'articolo 11, comma 4.
2. Al fine di assicurare all'utenza,
soprattutto nei periodi di maggiore afflusso turistico, idonei livelli di
servizio e di informazione, le organizzazioni locali dei consumatori,
delle imprese del commercio e del turismo e dei lavoratori dipendenti,
possono definire accordi da sottoporre al sindaco per l'esercizio delle
funzioni di cui all'articolo 36, comma 3, della legge 8 giugno 1990, n.
142.
3. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore
del presente decreto, anche su proposta dei comuni interessati e sentite
le organizzazioni dei consumatori, delle imprese del commercio e del
turismo e dei lavoratori dipendenti, le regioni individuano i comuni ad
economia prevalentemente turistica, le citta' d'arte o le zone del
territorio dei medesimi e i periodi di maggiore afflusso turistico nei
quali gli esercenti possono esercitare la facolta' di cui al comma
1.
Art. 13. Disposizioni speciali
1. Le disposizioni del
presente titolo non si applicano alle seguenti tipologie di attivita': le
rivendite di generi di monopolio; gli esercizi di vendita interni ai
campeggi, ai villaggi e ai complessi turistici e alberghieri; gli
esercizi di vendita al dettaglio situati nelle aree di servizio lungo le
autostrade, nelle stazioni ferroviarie, marittime ed aeroportuali; alle
rivendite di giornali; le gelaterie e gastronomie; le rosticcerie e le
pasticcerie; gli esercizi specializzati nella vendita di bevande, fiori,
piante e articoli da giardinaggio, mobili, libri, dischi, nastri
magnetici, musicassette, videocassette, opere d'arte, oggetti
d'antiquariato, stampe, cartoline, articoli da ricordo e artigianato
locale, nonche' le stazioni di servizio autostradali, qualora le attivita'
di vendita previste dal presente comma siano svolte in maniera esclusiva e
prevalente, e le sale cinematografiche.
2. Gli esercizi del
settore alimentare devono garantire l'apertura al pubblico in caso di piu'
di due festivita' consecutive. Il sindaco definisce le modalita' per
adempiere all'obbligo di cui al presente comma.
3. I comuni
possono autorizzare, in base alle esigenze dell'utenza e alle peculiari
caratteristiche del territorio, l'esercizio dell'attivita' di vendita in
orario notturno esclusivamente per un limitato numero di esercizi di
vicinato.
Titolo V Offerta di vendita
Art.
14. Pubblicita' dei prezzi
1. I prodotti esposti per la vendita
al dettaglio nelle vetrine esterne o all'ingresso del locale e nelle
immediate adiacenze dell'esercizio o su aree pubbliche o sui banchi di
vendita, ovunque collocati, debbono indicare, in modo chiaro e ben
leggibile, il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di un cartello
o con altre modalita' idonee allo scopo.
2. Quando siano esposti
insieme prodotti identici dello stesso valore e' sufficiente l'uso di un
unico cartello. Negli esercizi di vendita e nei reparti di tali
esercizi organizzati con il sistema di vendita del libero servizio
l'obbligo dell'indicazione del prezzo deve essere osservato in ogni caso
per tutte le merci comunque esposte al pubblico.
3. I prodotti
sui quali il prezzo di vendita al dettaglio si trovi gia' impresso in
maniera chiara e con caratteri ben leggibili, in modo che risulti
facilmente visibile al pubblico, sono esclusi dall'applicazione del
comma 2.
4. Restano salve le disposizioni vigenti circa l'obbligo
dell'indicazione del prezzo di vendita al dettaglio per unita' di
misura.
Art. 15. Vendite straordinarie
1. Per vendite
straordinarie si intendono le vendite di liquidazione, le vendite di fine
stagione e le vendite promozionali nelle quali l'esercente dettagliante
offre condizioni favorevoli, reali ed effettive, di acquisto dei propri
prodotti.
2. Le vendite di liquidazione sono effettuate
dall'esercente dettagliante al fine di esitare in breve tempo tutte le
proprie merci, a seguito di: cessazione dell'attivita' commerciale,
cessione dell'azienda, trasferimento dell'azienda in altro locale,
trasformazione o rinnovo dei locali e possono essere effettuate in
qualunque momento dell'anno, previa comunicazione al comune dei dati e
degli elementi comprovanti tali fatti.
3. Le vendite di fine
stagione riguardano i prodotti, di carattere stagionale o di moda,
suscettibili di notevole deprezzamento se non vengono venduti entro un
certo periodo di tempo.
4. Le vendite promozionali sono
effettuate dall'esercente dettagliante per tutti o una parte dei prodotti
merceologici e per periodi di tempo limitato.
5. Nelle vendite
disciplinate dal presente articolo lo sconto o il ribasso effettuato deve
essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve
essere comunque esposto.
6. Le regioni, sentite i rappresentanti
degli enti locali, le organizzazioni dei consumatori e delle imprese del
commercio, disciplinano le modalita' di svolgimento, la pubblicita'
anche ai fini di una corretta informazione del consumatore, i periodi e la
durata delle vendite di liquidazione e delle vendite di fine
stagione.
7. Per vendita sottocosto si intende la vendita al
pubblico di uno o piu' prodotti effettuata ad un prezzo inferiore a quello
risultante dalle fatture di acquisto maggiorato dell'imposta sul valore
aggiunto e di ogni altra imposta o tassa connessa alla natura del prodotto
e diminuito degli eventuali sconti o contribuzioni riconducibili
al prodotto medesimo purche' documentati.
8. Ai fini della
disciplina delle vendite sottocosto il Governo si avvale della facolta'
prevista dall'articolo 20, comma 11, della legge 15 marzo 1997, n.59. Per
gli aspetti sanzionatori, fermo restando quanto disposto dalla legge 10
ottobre 1990, n.287, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 22,
commi 2 e 3.
9. Il Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato promuove la sottoscrizione di codici di
autoregolamentazione delle vendite di cui al comma 7 tra
le organizzazioni rappresentative delle imprese produttrici e
distributive.
Titolo VI Forme speciali di vendita al
dettaglio
Art. 16. Spacci interni
1. La vendita di
prodotti a favore di dipendenti da enti o imprese, pubblici o privati, di
militari, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli
privati, nonche' la vendita nelle scuole e negli ospedali
esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi e'
soggetta ad apposita comunicazione al comune competente per territorio
e deve essere effettuata in locali non aperti al pubblico, che non abbiano
accesso dalla pubblica via.
2. L'attivita' puo' essere iniziata
decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma
1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la sussistenza dei
requisiti di cui all'articolo 5 della persona preposta alla gestione dello
spaccio, il rispetto delle norme in materia di idoneita' dei locali, il
settore merceologico, l'ubicazione e la superficie di vendita.
Art.
17. Apparecchi automatici
1. La vendita dei prodotti al
dettaglio per mezzo di apparecchi automatici e' soggetta ad apposita
comunicazione al comune competente per territorio.
2. L'attivita'
puo' essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della
comunicazione di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere
dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti di cui all'articolo
5, il settore merceologico e l'ubicazione, nonche', se l'apparecchio
automatico viene installato sulle aree pubbliche, l'osservanza delle norme
sull'occupazione del suolo pubblico.
4. La vendita mediante
apparecchi automatici effettuata in apposito locale ad essa adibito in
modo esclusivo, e' soggetta alle medesime disposizioni
concernenti l'apertura di un esercizio di vendita.
Art.
18 Vendita per corrispondenza, televisione o altri sistemi di
comunicazione
1. La vendita al dettaglio per corrispondenza o
tramite televisione o altri sistemi di comunicazione e' soggetta a previa
comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la residenza, se
persona fisica, o la sede legale. L'attivita' puo' essere iniziata decorsi
trenta giorni dal ricevimento della comunicazione.
2. E' vietato
inviare prodotti al consumatore se non a seguito di specifica richiesta.
E' consentito l'invio di campioni di prodotti o di omaggi, senza spese o
vincoli per il consumatore.
3. Nella comunicazione di cui al
comma 1 deve essere dichiarata la sussistenza del possesso dei requisiti
di cui all'articolo 5 e il settore merceologico.
4. Nei casi in cui
le operazioni di vendita sono effettuate tramite televisione, l'emittente
televisiva deve accertare, prima di metterle in onda, che il titolare
dell'attivita' e' in possesso dei requisiti prescritti dal presente
decreto per l'esercizio della vendita al dettaglio. Durante la
trasmissione debbono essere indicati il nome e la denominazione o la
ragione sociale e la sede del venditore, il numero di iscrizione al
registro delle imprese ed il numero della partita IVA. Agli organi di
vigilanza e' consentito il libero accesso al locale indicato come sede
del venditore.
5. Le operazioni di vendita all'asta realizzate per
mezzo della televisione o di altri sistemi di comunicazione sono
vietate.
6. Chi effettua le vendite tramite televisione per conto
terzi deve essere in possesso della licenza prevista dall'articolo 115 del
testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio
decreto 18 giugno 1931, n. 773.
7. Alle vendite di cui al presente
articolo si applicano altresi' le disposizioni di cui al decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50, in materia di contratti negoziati
fuori dei locali commerciali.
Art. 19. Vendite effettuate
presso il domicilio dei consumatori
1. La vendita al dettaglio o la
raccolta di ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, e'
soggetta a previa comunicazione al comune nel quale l'esercente ha la
residenza, se persona fisica, o la sede legale.
2. L'attivita' puo'
essere iniziata decorsi trenta giorni dal ricevimento della comunicazione
di cui al comma 1.
3. Nella comunicazione deve essere dichiarata la
sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 5 e il settore
merceologico.
4. Il soggetto di cui al comma 1, che intende
avvalersi per l'esercizio dell'attivita' di incaricati, ne comunica
l'elenco all'autorita' di pubblica sicurezza del luogo nel quale ha la
residenza o la sede legale e risponde agli effetti civili dell'attivita'
dei medesimi. Gli incaricati devono essere in possesso dei requisiti di
cui all'articolo 5, comma 2.
5. L'impresa di cui al comma 1
rilascia un tesserino di riconoscimento alle persone incaricate, che deve
ritirare non appena esse perdano i requisiti richiesti dall'articolo 5,
comma 2.
6. Il tesserino di riconoscimento di cui al comma 5 deve
essere numerato e aggiornato annualmente, deve contenere le generalita' e
la fotografia dell'incaricato, l'indicazione a stampa della sede e dei
prodotti oggetto dell'attivita' dell'impresa, nonche' del nome del
responsabile dell'impresa stessa, e la firma di quest'ultimo e deve
essere esposto in modo visibile durante le operazioni di
vendita.
7. Le disposizioni concernenti gli incaricati si applicano
anche nel caso di operazioni di vendita a domicilio del consumatore
effettuate dal commerciante sulle aree pubbliche in forma
itinerante.
8. Il tesserino di riconoscimento di cui ai commi 5 e 6
e' obbligatorio anche per l'imprenditore che effettua personalmente le
operazioni disciplinate dal presente articolo.
9. Alle vendite
di cui al presente articolo si applica altresi' la disposizione
dell'articolo 18, comma 7.
Art. 20. Propaganda a fini
commerciali
1. L'esibizione o illustrazione di cataloghi e
l'effettuazione di qualsiasi altra forma di propaganda commerciale presso
il domicilio del consumatore o nei locali nei quali il consumatore si
trova, anche temporaneamente, per motivi di lavoro, studio, cura o svago,
sono sottoposte alle disposizioni sugli incaricati e sul tesserino
di riconoscimento di cui all'articolo 19, commi 4, 5, 6 e
8.
Art. 21. Commercio elettronico
1. Il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato promuove l'introduzione e
l'uso del commercio elettronico con azioni volte a: a) sostenere una
crescita equilibrata del mercato elettronico; b) tutelare gli interessi
dei consumatori; c) promuovere lo sviluppo di campagne di informazione
ed apprendimento per operatori del settore ed operatori del
servizio; d) predisporre azioni specifiche finalizzate a migliorare la
competitivita' globale delle imprese, con particolare riferimento alle
piccole e alle medie, attraverso l'utilizzo del commercio
elettronico; e) favorire l'uso di strumenti e tecniche di gestione di
qualita' volte a garantire l'affidabilita' degli operatori e ad accrescere
la fiducia del consumatore; f) garantire la partecipazione italiana al
processo di cooperazione e negoziazione europea ed internazionale per lo
sviluppo del commercio elettronico.
2. Per le azioni di cui al
comma 1 il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo'
stipulare convenzioni e accordi di programma con soggetti pubblici o
privati interessati, nonche' con associazioni rappresentative delle
imprese e dei consumatori.
Titolo VII Sanzioni
Art.
22. Sanzioni e revoca
1. Chiunque viola le disposizioni di cui
agli articoli 5, 7, 8, 9, 16, 17, 18 e 19 del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
5.000.000 a lire 30.000.000.
2. In caso di particolare gravita' o
di recidiva il sindaco puo' inoltre disporre la sospensione della
attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti giorni.
La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa violazione
per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento della
sanzione mediante oblazione.
3. Chiunque viola le disposizioni di
cui agli articoli 11, 14, 15 e 26, comma 5, del presente decreto e' punito
con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire
1.000.000 a lire 6.000.000.
4. L'autorizzazione all'apertura e'
revocata qualora il titolare: a) non inizia l'attivita' di una media
struttura di vendita entro un anno dalla data del rilascio o entro due
anni se trattasi di una grande struttura di vendita, salvo proroga in
caso di comprovata necessita'; b) sospende l'attivita' per un periodo
superiore ad un anno; c) non risulta piu' provvisto dei requisiti di
cui all'articolo 5, comma 2; d) nel caso di ulteriore violazione delle
prescrizioni in materia igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione
dell'attivita' disposta ai sensi del comma 2.
5. Il sindaco ordina
la chiusura di un esercizio di vicinato qualora il titolare: a)
sospende l'attivita' per un periodo superiore ad un anno; b) non
risulta piu' provvisto dei requisiti di cui all'articolo 5, comma 2; c)
nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia
igienico-sanitaria avvenuta dopo la sospensione dell'attivita' disposta ai
sensi del comma 2.
6. In caso di svolgimento abusivo dell'attivita'
il sindaco ordina la chiusura immediata dell'esercizio di
vendita.
7. Per le violazioni di cui al presente articolo
l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno avuto
luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti dai
pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di
pagamento.
Titolo VIII Organismi associativi
Art.
23. Centri di assistenza tecnica
1. Al fine di sviluppare i
processi di ammodernamento della rete distributiva possono essere
istituiti centri di assistenza alle imprese costituiti, anche in
forma consortile, dalle associazioni di categoria maggiormente
rappresentative del settore a livello provinciale e da altri soggetti
interessati. I centri sono autorizzati dalla regione all'esercizio
delle attivita' previste nello statuto con modalita' da definirsi con
apposito provvedimento e sono finanziabili con il fondo di cui
all'articolo 16, comma 1, della legge 7 agosto 1997, n. 266.
2.
I centri svolgono, a favore delle imprese, attivita' di assistenza tecnica
e di formazione e aggiornamento in materia di innovazione tecnologica e
organizzativa, gestione economica e finanziaria di impresa, accesso ai
finanziamenti anche comunitari, sicurezza e tutela dei consumatori, tutela
dell'ambiente, igiene e sicurezza sul lavoro e altre materie
eventualmente previste dallo statuto di cui al comma 1, nonche' attivita'
finalizzate alla certificazione di qualita' degli esercizi
commerciali.
3. Le amministrazioni pubbliche possono avvalersi dei
centri medesimi allo scopo di facilitare il rapporto tra amministrazioni
pubbliche e imprese utenti.
Art. 24. Interventi per i consorzi e
le cooperative di garanzia collettiva fidi
1. I consorzi e le
cooperative di garanzia collettiva fidi di cui all'articolo 9, comma 9,
del decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito dalla legge 29
novembre 1982, n. 887, e successive modifiche, possono costituire
societa' finanziarie aventi per finalita' lo sviluppo delle imprese
operanti nel commercio, nel turismo e nei servizi.
2. I
requisiti delle societa' finanziarie, richiesti per l'esercizio delle
attivita' di cui al presente articolo, sono i seguenti: a) siano
ispirate ai principi di mutualita', richiamati espressamente e
inderogabilmente nei rispettivi statuti; b) siano costituite da almeno
30 consorzi e cooperative di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1,
distribuiti sull'intero territorio nazionale; c) siano iscritte
all'apposito elenco tenuto dal Ministro del tesoro, del bilancio e della
programmazione economica, in conformita' al decreto legislativo 1°
settembre 1993, n. 385.
3. Le organizzazioni nazionali di
rappresentanza del commercio, del turismo e dei servizi, per le finalita'
di cui al presente articolo, possono promuovere societa' finanziarie
che abbiano i requisiti nel medesimo previsti.
4. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato puo' disporre il
finanziamento delle societa' finanziarie per le attivita' destinate: a)
all'incremento di fondi di garanzia interconsortili gestiti dalle societa'
finanziarie di cui al comma 1 e destinati alla prestazione di
controgaranzie a favore dei consorzi e delle cooperative di garanzia
collettiva fidi partecipanti; b) alla promozione di interventi
necessari al miglioramento dell'efficienza ed efficacia operativa dei
soggetti costituenti; c) alla promozione di interventi destinati a
favorire le fusioni tra consorzi e cooperative di garanzia collettiva
fidi.
5. Con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e
della programmazione economica, da emanarsi entro novanta giorni dalla
data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono fissati i
criteri e le modalita' per gli interventi di cui al comma 4.
6. Gli
interventi previsti dal presente articolo, nel limite di 80 miliardi di
lire per l'anno 1998, sono posti a carico delle risorse disponibili, per
gli interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita
sezione del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8
febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A
tal fine il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e'
autorizzato a trasferire la somma suddetta ad apposita sezione del Fondo
di cui all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n.
46.
Titolo IX Disposizioni transitorie e finali
Art.
25. Disciplina transitoria
1. I soggetti titolari di
autorizzazione per l'esercizio dell'attivita' di vendita dei prodotti
appartenenti alle tabelle merceologiche di cui all'allegato 5 al
decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, e all'articolo 2 del
decreto ministeriale 16 settembre 1996, n. 561, hanno titolo a porre in
vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico
corrispondente, fatto salvo il rispetto dei requisiti igienico-sanitari, e
ad ottenere che l'autorizzazione sia modificata d'ufficio con
l'indicazione del settore medesimo a partire dalla data di
pubblicazione del presente decreto, ad eccezione dei soggetti in possesso
delle tabelle speciali riservate ai titolari di farmacie di
cui all'allegato 9 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375,
nonche' quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di
monopolio e di impianti di distribuzione automatica dei carburanti di
cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n.
561.
2. A partire dalla data di pubblicazione del presente decreto
sono soggette a previa comunicazione al comune competente per territorio
il trasferimento della proprieta' o della gestione dell'attivita', il
trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie degli esercizi di
vendita entro i limiti di superficie di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d). Resta fermo l'obbligo per il subentrante del possesso
dell'iscrizione al registro degli esercenti il commercio secondo quanto
previsto dall'articolo 49 del decreto ministeriale 4 agosto 1988, n.
375.
3. Fino al termine di cui all'articolo 26, comma 1, non puo'
essere negata l'autorizzazione all'apertura di un esercizio avente una
superficie di vendita non superiore a 1.500 mq in caso di
concentrazione di esercizi di vendita di cui all'articolo 4, comma 1,
lettera d), operanti nello stesso comune e autorizzati ai sensi
dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, alla data di
pubblicazione del presente decreto, per la vendita di generi di largo e
generale consumo. La superficie di vendita del nuovo esercizio deve
essere pari alla somma dei limiti massimi indicati alla predetta lettera
d), tenuto conto del numero degli esercizi concentrati. Il
rilascio dell'autorizzazione comporta la revoca dei titoli
autorizzatori preesistenti.
4. Le domande di rilascio
dell'autorizzazione all'apertura di un nuovo esercizio prevista
dall'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, in corso di
istruttoria alla data di pubblicazione del presente decreto, sono
esaminate ai sensi della predetta legge n. 426 del 1971 e decise con
provvedimento espresso entro e non oltre 90 giorni dalla suddetta data.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino al termine del
periodo di cui all'articolo 26, comma 1, e' sospesa la
presentazione delle domande, tranne nel caso di cui al comma
3.
5. Le domande di rilascio delle autorizzazioni previste dagli
articoli 26 e 27 della legge 11 giugno 1971, n. 426, gia' trasmesse alla
giunta regionale per il prescritto nulla osta alla data del 16 gennaio
1998 e corredate a norma secondo attestazione del responsabile del
procedimento, sono esaminate e decise con provvedimento espresso entro
centottanta giorni dalla suddetta data.
6. Fino alla emanazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6, fatto comunque salvo quanto
previsto dal successivo articolo 31, alle domande di rilascio
delle autorizzazioni previste dagli articoli 26 e 27 della legge 11
giugno 1971, n. 426, non trasmesse alla giunta regionale per il prescritto
nulla osta alla data del 16 gennaio 1998, nonche' alle domande per il
rilascio delle medesime autorizzazioni presentate successivamente e fino
alla data di pubblicazione del presente decreto, non e' dato seguito.
Dalla data di pubblicazione del presente decreto e fino all'emanazione
delle disposizioni di cui all'articolo 6 e' sospesa la presentazione delle
domande.
7. I soggetti titolari di esercizi di vicinato,
autorizzati ai sensi della legge 11 giugno 1971, n. 426, ed iscritti da
almeno cinque anni alla gestione pensionistica presso l'INPS, che
cessano l'attivita' e restituiscono il titolo autorizzatorio nei
ventiquattro mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente
decreto, possono usufruire di un indennizzo teso a favorire la loro
ricollocazione professionale.
8. Il Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato, di concerto con il Ministro del lavoro e
della previdenza sociale, con proprio regolamento definisce criteri e
modalita' per l'erogazione dell'indennizzo di cui al comma 7, l'entita'
dello stesso e la relativa modulazione tenuto conto dell'anzianita' di
esercizio dei titolari, della eventuale esclusivita' dell'attivita'
commerciale esercitata quale fonte di reddito, della situazione
patrimoniale e della tipologia dell'attivita' svolta.
9. La
concessione dell'indennizzo di cui al comma 7 e' stabilita nel limite di
20 miliardi di lire per l'anno 1998 e di lire 40 miliardi per ciascuno
degli anni 1999 e 2000 a carico delle risorse disponibili, per gli
interventi di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64, nell'apposita sezione
del Fondo di cui all'articolo 4, comma 6, del decreto-legge 8 febbraio
1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104. A tal fine il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e' autorizzato
a trasferire le somme suddette ad apposita sezione del Fondo di cui
all'articolo 14 della legge 17 febbraio 1982, n 46.
Art.
26. Disposizioni finali
1. Ad eccezione dell'articolo 6,
dell'articolo 10, dell'articolo 15, commi 7, 8 e 9, dell'articolo 21,
dell'articolo 25, commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, e del comma 3 del presente
articolo, le norme contenute nel presente decreto hanno efficacia a
decorrere dal trecentosessantacinquesimo giorno dalla sua
pubblicazione.
2. E' vietato l'esercizio congiunto nello stesso
locale dell'attivita' di vendita all'ingrosso e al dettaglio salvo deroghe
stabilite dalle regioni. Resta salvo il diritto acquisito dagli
esercenti in attivita' alla data di cui al comma 1.
3. Ai fini
della commercializzazione restano salve le disposizioni concernenti la
vendita di determinati prodotti previste da leggi speciali.
4. Fino
al termine di cui al comma 1 resta salvo quanto previsto in materia di
esercizio dell'attivita' di vendita di giornali, quotidiani e periodici
dalla legge 5 agosto 1981, n. 416, e successive modifiche, e ai
soggetti titolari di dette attivita' non si applicano le disposizioni di
cui all'articolo 25, comma 1. Decorso tale termine all'attivita' di
vendita di giornali, quotidiani e periodici si applica la disciplina
generale prevista dal presente decreto, fatta salva la parita' di
trattamento nelle condizioni di vendita e di distribuzione delle
testate.
5. E' soggetto alla sola comunicazione al comune
competente per territorio il trasferimento della gestione o della
proprieta' per atto tra vivi o per causa di morte, nonche' la
cessazione dell'attivita' relativa agli esercizi di cui agli articoli 7, 8
e 9. Nel caso di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui
ai commi 1 e 2 dell'articolo 7.
6. Sono abrogate: la legge 11
giugno 1971, n. 426, e successive modificazioni, ed il decreto
ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, a esclusione del comma
9 dell'articolo 56 e dell'allegato 9 e delle disposizioni concernenti
il registro esercenti il commercio relativamente alla attivita' di
somministrazione di alimenti e bevande di cui alla legge 25 agosto
1991, n. 287, e alla attivita' ricettiva di cui alla legge 17 marzo 1983,
n. 217; la legge 28 luglio 1971, n. 558; la legge 19 marzo 1980, n. 80,
come modificata dalla legge 12 aprile 1991, n. 130; l'articolo 8 del
decreto-legge 1° ottobre 1982, n. 697, convertito, con modificazioni,
dalla legge 29 novembre 1982, n. 887, come riformulato dall'articolo 1
del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 9 convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 gennaio 1987, n. 121; l'articolo 4 della legge 6
febbraio 1987, n. 15; il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile
1994, n. 384; l'articolo 2 del decreto ministeriale 16 settembre 1996,
n. 561; l'articolo 2, commi 89 e 90 della legge 23 dicembre 1996, n. 662,
nonche' ogni altra norma contraria al presente decreto o con esso
incompatibile. Sono soppresse le voci numeri 50, 55 e 56 della tabella
c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1992, n.
300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente della
Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo X Commercio al
dettaglio su aree pubbliche
Art. 27. Definizioni
1. Ai
fini del presente titolo si intendono: a) per commercio sulle aree
pubbliche, l'attivita' di vendita di merci al dettaglio e la
somministrazione di alimenti e bevande effettuate sulle aree pubbliche,
comprese quelle del demanio marittimo o sulle aree private delle quali
il comune abbia la disponibilita', attrezzate o meno, coperte o
scoperte; b) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze,
comprese quelle di proprieta' privata gravate da servitu' di pubblico
passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso
pubblico; c) per posteggio, la parte di area pubblica o di area privata
della quale il comune abbia la disponibilita' che viene data in
concessione all'operatore autorizzato all'esercizio dell'attivita'
commerciale; d) per mercato, l'area pubblica o privata della quale il
comune abbia la disponibilita', composta da piu' posteggi, attrezzata o
meno e destinata all'esercizio dell'attivita' per uno o piu' o tutti i
giorni della settimana o del mese per l'offerta integrata di merci al
dettaglio, la somministrazione di alimenti e bevande, l'erogazione di
pubblici servizi; e) per fiera, la manifestazione caratterizzata
dall'afflusso, nei giorni stabiliti sulle aree pubbliche o private delle
quali il comune abbia la disponibilita', di operatori autorizzati ad
esercitare il commercio su aree pubbliche, in occasione di particolari
ricorrenze, eventi o festivita'; f) per presenze in un mercato, il
numero delle volte che l'operatore si e' presentato in tale mercato
prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno
svolgere l'attivita'; g) per presenze effettive in una fiera, il
numero delle volte che l'operatore ha effettivamente esercitato
l'attivita' in tale fiera.
Art. 28. Esercizio
dell'attivita'
1. Il commercio sulle aree pubbliche puo' essere
svolto: a) su posteggi dati in concessione per dieci anni; b) su
qualsiasi area purche' in forma itinerante.
2. L'esercizio
dell'attivita' di cui al comma 1 e' soggetto ad apposita autorizzazione
rilasciata a persone fisiche o a societa' di persone regolarmente
costituite secondo le norme vigenti.
3. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche mediante
l'utilizzo di un posteggio e' rilasciata, in base alla normativa emanata
dalla regione, dal sindaco del comune sede del posteggio ed abilita
anche all'esercizio in forma itinerante nell'ambito del territorio
regionale.
4. L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' di
vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante e'
rilasciata, in base alla normativa emanata dalla regione, dal comune
nel quale il richiedente ha la residenza, se persona fisica, o la sede
legale. L'autorizzazione di cui al presente comma abilita anche alla
vendita al domicilio del consumatore nonche' nei locali ove questi si
trovi per motivi di lavoro, di studio, di cura, di intrattenimento o
svago.
5. Nella domanda l'interessato dichiara: a) di essere in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 5; b) il settore o i settori
merceologici e, qualora non intenda esercitare in forma itinerante
esclusiva, il posteggio del quale chiede la concessione.
6.
L'autorizzazione all'esercizio dell'attivita' sulle aree pubbliche abilita
alla partecipazione alle fiere che si svolgono sia nell'ambito della
regione cui appartiene il comune che l'ha rilasciata, sia nell'ambito
delle altre regioni del territorio nazionale.
7. L'autorizzazione
all'esercizio dell'attivita' di vendita sulle aree pubbliche dei prodotti
alimentari abilita anche alla somministrazione dei medesimi se il titolare
risulta in possesso dei requisiti prescritti per l'una e l'altra
attivita'. L'abilitazione alla somministrazione deve risultare da apposita
annotazione sul titolo autorizzatorio.
8. L'esercizio del commercio
sulle aree pubbliche dei prodotti alimentari e' soggetto alle norme
comunitarie e nazionali che tutelano le esigenze igienico sanitarie.
Le modalita' di vendita e i requisiti delle attrezzature sono stabiliti
dal Ministero della sanita' con apposita ordinanza.
9. L'esercizio
del commercio disciplinato dal presente articolo nelle aree demaniali
marittime e' soggetto al nulla osta da parte delle competenti autorita'
marittime che stabiliscono modalita' e condizioni per l'accesso alle
aree predette.
10. Senza permesso del soggetto proprietario o
gestore e' vietato il commercio sulle aree pubbliche negli aeroporti,
nelle stazioni e nelle autostrade.
11. I posteggi, temporaneamente
non occupati dai titolari della relativa concessione in un mercato, sono
assegnati giornalmente, durante il periodo di non utilizzazione da
parte del titolare, ai soggetti legittimati ad esercitare il commercio
sulle aree pubbliche, che vantino il piu' alto numero di presenze nel
mercato di cui trattasi.
12. Le regioni, entro un anno dalla data
di pubblicazione del presente decreto, emanano le norme relative alle
modalita' di esercizio del commercio di cui al presente articolo, i
criteri e le procedure per il rilascio, la revoca e la sospensione nei
casi di cui all'articolo 29, nonche' la reintestazione dell'autorizzazione
in caso di cessione dell'attivita' per atto tra vivi o in caso di morte
e i criteri per l'assegnazione dei posteggi. Le regioni determinano
altresi' gli indirizzi in materia di orari ferma restando la competenza
in capo al sindaco a fissare i medesimi.
13. Le regioni, al fine di
assicurare il servizio piu' idoneo a soddisfare gli interessi dei
consumatori ed un adeguato equilibrio con le altre forme di
distribuzione, stabiliscono, altresi', sulla base delle caratteristiche
economiche del territorio secondo quanto previsto dall'articolo 6, comma
3, del presente decreto, della densita' della rete distributiva e della
popolazione residente e fluttuante, i criteri generali ai quali i comuni
si devono attenere per la determinazione delle aree e del numero
dei posteggi da destinare allo svolgimento dell'attivita', per
l'istituzione, la soppressione o lo spostamento dei mercati che si
svolgono quotidianamente o a cadenza diversa, nonche' per l'istituzione
di mercati destinati a merceologie esclusive. Stabiliscono, altresi', le
caratteristiche tipologiche delle fiere, nonche' le modalita'
di partecipazione alle medesime prevedendo in ogni caso il criterio
della priorita' nell'assegnazione dei posteggi fondato sul piu' alto
numero di presenze effettive.
14. Le regioni, nell'ambito del loro
ordinamento, provvedono all'emanazione delle disposizioni previste dal
presente articolo acquisendo il parere obbligatorio dei rappresentanti
degli enti locali e prevedendo forme di consultazione delle organizzazioni
dei consumatori e delle imprese del commercio.
15. Il comune, sulla
base delle disposizioni emanate dalla regione stabilisce l'ampiezza
complessiva delle aree da destinare all'esercizio dell'attivita', nonche'
le modalita' di assegnazione dei posteggi, la loro superficie e i
criteri di assegnazione delle aree riservate agli agricoltori che
esercitano la vendita dei loro prodotti. Al fine di garantire il
miglior servizio da rendere ai consumatori i comuni possono determinare le
tipologie merceologiche dei posteggi nei mercati e nelle fiere.
16.
Nella deliberazione di cui al comma 15 vengono individuate altresi' le
aree aventi valore archeologico, storico, artistico e ambientale nelle
quali l'esercizio del commercio di cui al presente articolo e' vietato
o sottoposto a condizioni particolari ai fini della salvaguardia delle
aree predette. Possono essere stabiliti divieti e limitazioni
all'esercizio anche per motivi di viabilita', di carattere igienico
sanitario o per altri motivi di pubblico interesse. Vengono altresi'
deliberate le norme procedurali per la presentazione e l'istruttoria
delle domande di rilascio, il termine, comunque non superiore a novanta
giorni dalla data di ricevimento, entro il quale le domande devono
ritenersi accolte qualora non venga comunicato il provvedimento di
diniego, nonche' tutte le altre norme atte ad assicurare trasparenza e
snellezza dell'azione amministrativa e la partecipazione al
procedimento, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive
modifiche.
17. Al fine di valorizzare e salvaguardare il servizio
commerciale nelle aree urbane, rurali, montane ed insulari, le regioni e i
comuni possono stabilire particolari agevolazioni, fino all'esenzione,
per i tributi e le altre entrate di rispettiva competenza per le attivita'
effettuate su posteggi posti in comuni e frazioni con
popolazione inferiore a 3.000 abitanti e nelle zone periferiche delle
aree metropolitane e degli altri centri di minori dimensioni.
18.
In caso di inerzia da parte del comune, le regioni provvedono in via
sostitutiva, adottando le norme necessarie, che restano in vigore fino
all'emanazione delle norme comunali.
Art.
29. Sanzioni
1. Chiunque eserciti il commercio sulle aree
pubbliche senza la prescritta autorizzazione o fuori dal territorio
previsto dalla autorizzazione stessa, nonche' senza l'autorizzazione o
il permesso di cui all'articolo 28, commi 9 e 10, e' punito con la
sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 5.000.000 a
lire 30.000.000 e con la confisca delle attrezzature e della
merce.
2. Chiunque violi le limitazioni e i divieti stabiliti per
l'esercizio del commercio sulle aree pubbliche dalla deliberazione del
comune di cui all'articolo 28 e' punito con la sanzione amministrativa
del pagamento di una somma da lire 1.000.000 a lire 6.000.000.
3.
In caso di particolare gravita' o di recidiva il sindaco puo' disporre la
sospensione dell'attivita' di vendita per un periodo non superiore a venti
giorni. La recidiva si verifica qualora sia stata commessa la stessa
violazione per due volte in un anno, anche se si e' proceduto al pagamento
della sanzione mediante oblazione.
4. L'autorizzazione e'
revocata: a) nel caso in cui il titolare non inizia l'attivita' entro
sei mesi dalla data dell'avvenuto rilascio, salvo proroga in caso di
comprovata necessita'; b) nel caso di decadenza dalla concessione del
posteggio per mancato utilizzo del medesimo in ciascun anno solare per
periodi di tempo complessivamente superiori a quattro mesi, salvo il
caso di assenza per malattia, gravidanza o servizio militare; c) nel
caso in cui il titolare non risulti piu' provvisto dei requisiti di cui
all'articolo 5, comma 2.
5. Per le violazioni di cui al presente
articolo l'autorita' competente e' il sindaco del comune nel quale hanno
avuto luogo. Alla medesima autorita' pervengono i proventi derivanti
dai pagamenti in misura ridotta ovvero da ordinanze ingiunzioni di
pagamento.
Art. 30. Disposizioni transitorie e finali
1.
I soggetti che esercitano il commercio sulle aree pubbliche sono
sottoposti alle medesime disposizioni che riguardano gli altri
commercianti al dettaglio di cui al presente decreto purche' esse non
contrastino con specifiche disposizioni del presente titolo.
2.
Fino all'emanazione delle disposizioni attuative di cui all'articolo 28
continuano ad applicarsi le norme previgenti.
3. Sono fatti salvi i
diritti acquisiti dagli operatori prima dell'entrata in vigore del
presente decreto e delle disposizioni attuative di cui all'articolo
28.
4. La disciplina di cui al presente titolo non si applica ai
coltivatori diretti, ai mezzadri e ai coloni i quali esercitino sulle aree
pubbliche la vendita dei propri prodotti ai sensi della legge 9
febbraio 1963, n. 59, e successive modificazioni, salvo che per le
disposizioni relative alla concessione dei posteggi e alle soste per
l'esercizio dell'attivita' in forma itinerante.
5. Resta salvo
il divieto di vendere sulle aree pubbliche bevande alcoliche di qualsiasi
gradazione diverse da quelle poste in vendita in recipienti chiusi nei
limiti e con le modalita' di cui all'articolo 176, comma 1, del
regolamento per l'esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica
sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e
successive modifiche, nonche' il divieto di vendere o esporre armi,
esplosivi od oggetti preziosi. E' abolito ogni precedente divieto di
vendita di merci ivi incluso quello della vendita del pane nei mercati
scoperti, fatto salvo il rispetto dei requisiti
igienicosanitari.
6. Sono abrogate: la legge 28 marzo 1991, n. 112,
come modificata dalla legge 15 novembre 1995, n. 480, e dalla legge 25
marzo 1997, n. 77; l'articolo 3 della legge 5 gennaio 1996, n. 25; il
decreto ministeriale 4 giugno 1993, n. 248, come modificato dal decreto
ministeriale 15 maggio 1996, n. 350. E' soppressa la voce n. 62 della
tabella c) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile
1992, n. 300, come modificata ed integrata dal decreto del Presidente
della Repubblica 9 maggio 1994, n. 407.
Titolo XI Inadempienza
delle regioni
Art. 31. Intervento sostitutivo
1. Ai sensi
dell'articolo 3, comma 1, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59,
qualora le regioni non esercitino le funzioni amministrative ad esse
conferite dal presente decreto nei tempi dal medesimo previsti, il
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato richiede
l'adempimento ponendo un termine non inferiore a sessanta giorni.
Qualora la regione inadempiente non provveda nel termine assegnato,
provvede il Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentita la
regione inadempiente previa intesa con la Conferenza permanente per i
rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e
Bolzano.
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