Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo
ha apposto il visto.
IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA
promulga
la seguente legge regionale:
Articolo 1
(Oggetto della legge)
1. La presente legge, ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della
legge 15 marzo 1997 n. 59 (delega al Governo per il conferimento di funzioni e
compiti alle Regioni ed Enti locali, per la riforma della Pubblica
amministrazione e per la semplificazione amministrativa), definisce, previa
individuazione delle funzioni amministrative che richiedono l'unitario esercizio
a livello regionale, la disciplina generale e l'attribuzione agli enti locali e,
nei casi espressamente previsti, alle autonomie funzionali, delle funzioni e dei
compiti conferiti alla Regione, nel settore dello sviluppo economico e delle
attività produttive e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione
professionale", dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 (conferimento di
funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali,
in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59).
2. Il settore sviluppo economico e attività produttive
comprende, in particolare, oltre alla materia "agricoltura e foreste", già
disciplinata con legge regionale 3 aprile 1998 n. 16 (attuazione del decreto
legislativo 4 giugno 1997 n. 143, in materia di funzioni conferite alla Regione
in agricoltura, foreste, caccia, pesca, sviluppo rurale, agriturismo e
alimentazione), le materie "artigianato", "industria", "miniere e risorse
geotermiche", "ordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e
agricoltura", "fiere e mercati e commercio", "turismo ed industria alberghiera".
Articolo 2
(Raccordo e cooperazione funzionale con gli Enti locali e le
categorie produttive)
1. La Regione, nell'esercizio delle funzioni ad essa conferite,
opera in raccordo e collaborazione con gli Enti locali, le autonomie funzionali
nonchè con le forze economiche e sociali e gli altri soggetti che concorrono
allo sviluppo del sistema economico produttivo ligure, promuovendo forme di
cooperazione funzionale con tali soggetti.
2. La Regione, nell'ambito del progetto "Liguria in rete",
coordina e promuove lo sviluppo dei sistemi informativi integrati sul territorio
e la realizzazione di sportelli polifunzionali.
Articolo 3
(Disciplina degli interventi di sostegno alle imprese)
1. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo 31 marzo 1998 n. 123 (interventi per la razionalizzazione del
sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c)
della legge 15 marzo 1997 n. 59), la Regione disciplina, in attuazione dei
principi contenuti nel decreto stesso, i procedimenti amministrativi concernenti
gli interventi di sostegno pubblico per lo sviluppo delle attività produttive.
Articolo 4
(Programmazione negoziata)
1. La Regione, per il perseguimento degli obiettivi di sviluppo
economico e occupazionale e di valorizzazione delle risorse locali, promuove
l'applicazione degli strumenti della programmazione negoziata d'intesa con gli
enti locali e le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura
(CCIAA) attraverso atti di concertazione con le organizzazioni economiche e
sociali.
2. La Regione inserisce gli atti di programmazione negoziata da
essa sottoscritti tra le azioni e le iniziative attuative dei piani e dei
programmi regionali, nei limiti delle disponibilità di bilancio, in coerenza con
la programmazione e la pianificazione comunale e provinciale, nonchè con la
normativa della valutazione di impatto ambientale.
3. La Regione raccorda la programmazione dell'intervento dei
fondi strutturali comunitari con gli strumenti della programmazione negoziata.
TITOLO II
SVILUPPO ECONOMICO E ATTIVITA' PRODUTTIVE
CAPO I
ARTIGIANATO
Articolo 5
(Funzioni regionali)
1. La Regione, oltre alle funzioni amministrative relative alla
materia "artigianato", come definita dall'articolo 63 del decreto del Presidente
della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega di cui
all'articolo 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382), esercita le funzioni
amministrative ad essa conferite dal d.lgs. 112/1998, riguardanti l'erogazione
di agevolazioni, contributi, sovvenzioni, incentivi e benefici di qualsiasi
genere, comunque denominati, alle imprese artigiane.
2. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della
Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'articolo 15,
comma 1, del d.lgs. 112/1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce
le loro modalità di stipulazione.
Articolo 6
(Funzioni delegate)
1. Le funzioni amministrative relative ai compiti istruttori e
di segreteria inerenti la tenuta dell'albo delle imprese artigiane da parte
delle Commissioni provinciali dell'artigianato, sono delegate alle CCIAA, a
decorrere dal 1° maggio 1999.
2. I diritti di segreteria dovuti nella misura stabilita ai
sensi della legge 27 febbraio 1978 n. 49 (conversione in legge, con
modificazioni, del decreto legge 23 dicembre 1977 n. 973, recante norme per
l'aumento delle tariffe riscosse dalle Camere di commercio per i diritti di
segreteria) e successive modificazioni, sugli atti e certificati di competenza
delle Commissioni provinciali per l'artigianato spettano alle CCIAA.
3. A far data dal 1° maggio 1999, il personale regionale addetto
ai servizi di segreteria di cui all'articolo 14 della legge regionale 28 agosto
1989 n. 41 (norme per la disciplina degli organi di rappresentanza e di tutela
dell'artigianato e per l'istituzione e la tenuta degli albi provinciali delle
imprese artigiane) viene trasferito alle CCIAA, con la contestuale riduzione
della dotazione organica della Regione. I dipendenti trasferiti conservano la
posizione giuridica ed economica, ivi compresa l'anzianità già maturata
acquisita all'atto del trasferimento. Nei confronti di tali dipendenti trova
applicazione, ai fini del trattamento di previdenza, la normativa di cui alla
legge regionale 28 maggio 1980 n. 26 (omogeneizzazione del trattamento di
previdenza del personale regionale) e successive modificazioni.
4. I fondi per l'esercizio delle funzioni delegate sono
ripartiti tra le CCIAA secondo i criteri stabiliti con provvedimento della
Giunta regionale, tenendo conto del numero delle imprese iscritte negli albi.
Articolo 7
(Garanzia per le imprese artigiane)
1. A far data dal subentro della Regione nella convenzione
stipulata, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 26 novembre 1993
n. 489 (proroga del termine di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 30
luglio 1998 n. 218, recante disposizioni per la ristrutturazione e
l'integrazione del patrimonio degli istituti di credito di diritto pubblico
nonchè altre norme sugli istituti medesimi), tra il Ministero del Tesoro e
l'Artigiancassa S.p.A., per la gestione del Fondo centrale di garanzia previsto
dall'articolo 1, comma 1, della legge 14 ottobre 1964 n. 1068 (istituzione
presso la cassa per il credito alle imprese artigiane di un fondo centrale di
garanzia e modifiche al capo VI della legge 25 luglio 1952 n. 949), è abrogata
la legge regionale 6 luglio 1978 n. 38 (fideiussione regionale sui finanziamenti
alle imprese artigiane).
2. Sono fatti salvi i rapporti già in corso alla data predetta.
3. La Regione, entro novanta giorni da tale data, provvede al
riordino del proprio intervento in materia di garanzia del credito artigiano,
finalizzato a realizzare una gestione unitaria ed efficiente a livello
regionale.
CAPO II
INDUSTRIA
Articolo 8
(Funzioni della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti la
materia dell'industria, ad essa conferite ai sensi degli articoli 19, 23, 26,
48, 49 del d.lgs. 112/1998.
2. In particolare, sono di competenza della Regione le funzioni
concernenti:
a) la concessione di agevolazioni, contributi, sovvenzioni,
incentivi e benefici di qualsiasi genere all'industria, ivi compresi quelli per
le piccole e medie imprese e per la creazione di nuove imprese;
b) il concorso all'elaborazione e all'attuazione delle politiche
comunitarie e nazionali in materia di industria;
c) la proposta di adozione di criteri per l'attuazione delle
misure di cui al decreto legge 22 ottobre 1992 n. 415 (modifiche della legge 10
marzo 1986 n. 64, in tema di disciplina organica dell'intervento straordinario
nel Mezzogiorno), convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992 n.
488;
d) gli adempimenti tecnici, amministrativi e di controllo per la
concessione e l'erogazione delle agevolazioni alle attività produttive nelle
aree individuate dallo Stato come economicamente depresse;
e) l'attuazione di programmi comunitari;
f) la gestione del fondo unico regionale per l'industria di cui
all'articolo 11;
g) il coordinamento dei servizi e dell'assistenza alle imprese,
in attuazione dell'articolo 23 del d.lgs. 112/1998;
h) la concessione di contributi per programmi di ricerca e di
trasferimento tecnologico.
3. La Regione, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1,
può attivare collaborazioni funzionali con gli enti locali, con le CCIAA e con
società partecipate dalla Regione. Le modalità e le condizioni delle
collaborazioni sono indicate nell'ambito di convenzioni che precisano, altresì,
gli obiettivi, i soggetti coinvolti, gli oneri a carico di ciascun soggetto e la
durata.
4. Le collaborazioni funzionali con le CCIAA possono avere ad
oggetto, in particolare, la gestione di osservatori settoriali dell'andamento
economico del sistema delle imprese e del tessuto produttivo ligure.
5. La Giunta regionale definisce le modalità di subentro della
Regione alle Amministrazioni statali nelle convenzioni di cui all'articolo 19,
comma 12, del d.lgs. 112/1998, ne individua i necessari adeguamenti e definisce
le loro modalità di stipulazione.
Articolo 9
(Funzioni degli enti locali e delle autonomie funzionali)
1. Sono di competenza delle Province le funzioni amministrative
previste all'articolo 19, comma 9, del d.lgs. 112/1998.
2. Sono di competenza dei Comuni le funzioni amministrative
previste all'articolo 23, comma 1, del d.lgs. 112/1998, di cui al capo V.
3. Sono di competenza delle CCIAA le funzioni amministrative
previste all'articolo 20, comma 1, del d.lgs. 112/1998.
4. I Comuni individuano le aree industriali e le aree
ecologicamente attrezzate di cui all'articolo 26, comma 1, del d.lgs. 112/1998,
che possono beneficiare degli interventi previsti dal piano di cui all'articolo
10, comma 4. Qualora l'individuazione comporti variante allo strumento
urbanistico comunale, il Sindaco convoca una conferenza di servizi per
l'approvazione, con le procedure di cui all'articolo 18, della variante stessa.
5. Le funzioni in merito alla autorizzazione ambientale unica,
disciplinata secondo le linee della direttiva 96/61/CE sulla prevenzione e la
riduzione integrate dell'inquinamento, sono attribuite ai Comuni con le modalità
e le eccezioni previste nella legge regionale di attuazione del d.lgs. 112/1998
nel settore ambiente.
Articolo 10
(Aree industriali ed aree ecologicamente attrezzate)
1. La Regione promuove la realizzazione di aree industriali e di
aree ecologicamente attrezzate, al fine di favorire l'insediamento di attività
produttive in condizioni di compatibilità ambientale.
2. Si definiscono ecologicamente attrezzate le aree che
presentino un sistema coordinato di collegamenti a reti ed infrastrutture atte a
garantire la prevenzione integrata dell'inquinamento dell'aria, dell'acqua e del
terreno e che siano dotate della strumentazione o degli spazi per il
collegamento alle reti di monitoraggio e controllo delle emissioni nell'ambiente
e dei fenomeni atmosferici.
3. La Regione, ai fini dell'individuazione delle aree di cui al
comma 1, definisce:
a) i parametri di riferimento e gli standard che qualificano le
aree in relazione alla dotazione di infrastrutture e di sistemi necessari a
garantire la tutela della salute, della sicurezza e dell'ambiente;
b) le forme di gestione delle infrastrutture e dei servizi da
realizzarsi in tali aree;
c) le modalità di acquisizione degli immobili compresi nelle
aree industriali.
4. La Regione, sulla base delle indicazioni fornite dai Comuni
ai sensi dell'articolo 9, comma 4, sentite le Province interessate, approva un
piano di interventi da realizzarsi nell'ambito delle aree stesse e le relative
modalità attuative, tenuto conto delle risorse attivabili sulla base della
normativa e della programmazione vigenti.
5. La Regione, per la predisposizione e la gestione del piano di
cui al comma 4, si avvale della Finanziaria Ligure per lo Sviluppo Economico
S.p.A., anche al fine di garantire il necessario coordinamento con le analoghe
iniziative di altri soggetti.
Articolo 11
(Fondo unico regionale per l'industria)
1. I fondi statali relativi all'industria confluiscono in un
unico fondo regionale, ai sensi dell'articolo 19, comma 6, del d.lgs. 112/1998.
2. La Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare
competente, sulla base della assegnazione dei fondi da parte dello Stato,
definisce il riparto tra le diverse tipologie di intervento delle risorse
finanziarie del fondo regionale di cui al comma 1.
Articolo 12
(Sistemi produttivi locali)
1. La Regione riconosce, quali ambiti di prioritario interesse
per lo sviluppo economico locale, i sistemi produttivi locali caratterizzati da
una elevata concentrazione di imprese, prevalentemente piccole e medie, e i
distretti industriali caratterizzati dalla concentrazione e dalla
specializzazione di sistemi di imprese.
2. La Regione, nel rispetto della normativa nazionale in
materia, sentiti gli enti locali e le CCIAA interessate, nonchè le
organizzazioni imprenditoriali e sindacali maggiormente rappresentative,
individua i distretti industriali, previa definizione dei parametri di
riferimento, approvati dal Consiglio regionale.
3. La Regione, ai fini della realizzazione degli interventi
nell'ambito dei distretti industriali, coordina le risorse finanziarie
comunitarie, statali, regionali e locali.
CAPO III
MINIERE E RISORSE GEOTERMICHE
Articolo 13
(Funzioni regionali)
1. Sono di competenza della Regione le funzioni amministrative
relative:
a) ai permessi di ricerca ed alle concessioni di coltivazione di
minerali solidi e delle risorse geotermiche sulla terraferma;
b) alla polizia mineraria su terraferma;
c) alla concessione e all'erogazione degli ausilii finanziari
previsti a favore dei titolari di permessi di ricerca o di concessioni di
coltivazione di sostanze minerali e di risorse geotermiche, nonchè degli ausilii
disposti dai programmi previsti dalle leggi dello Stato per aree interessate a
processi di riconversione delle attività minerarie;
d) alla determinazione delle tariffe da corrispondersi da parte
dei richiedenti autorizzazioni, verifiche e collaudi, entro i limiti fissati ai
sensi dell'articolo 33, lettera i), del d.lgs. 112/1998;
e) alla determinazione dei canoni dovuti dai titolari dei
permessi e delle concessioni, entro i limiti fissati ai sensi dell'articolo 33,
lettera c), del d.lgs. 112/1998;
f) agli adempimenti, secondo la vigente normativa, inerenti la
valutazione di impatto ambientale (VIA) dei progetti di ricerca e di
coltivazione di cui all'articolo 34 del d.lgs. 112/1998, a far data dall'entrata
in vigore della presente legge.
CAPO IV
COOPERAZIONE
Articolo 14
(Funzioni regionali)
1. La Regione esercita le funzioni amministrative concernenti la
cooperazione, ai sensi dell'articolo 19 del d.lgs. 112/1998.
2. In particolare, sono di competenza della Regione le funzioni
amministrative concernenti:
a) la promozione e l'incentivazione della cooperazione;
b) le agevolazioni per gli investimenti produttivi, per i
servizi e l'innovazione;
c) gli interventi per l'accesso al credito e per favorire la
capitalizzazione delle cooperative.
3. Le funzioni di cui al comma 1 sono esercitate secondo la
legislazione vigente.
CAPO V
SPORTELLO UNICO
Articolo 15
(Assistenza alle imprese)
1. Per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di
impianti produttivi, conferite ai comuni ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del
d.lgs. 112/1998, i Comuni assicurano che un'unica struttura sia responsabile dei
procedimenti autorizzativi relativi alla localizzazione, realizzazione,
ristrutturazione, ampliamento, rilocalizzazione, riconversione, cessazione e
riattivazione di impianti produttivi. In particolare, tale struttura ha il
compito di:
a) espletare il procedimento amministrativo in materia di
autorizzazione all'insediamento di attività produttive, la cui istruttoria ha
per oggetto gli aspetti urbanistici, edilizi, sanitari, della tutela paesistica
e ambientale e della sicurezza degli impianti, in coerenza con i principi
indicati nell'articolo 25, comma 2, del d.lgs. 112/1998, e secondo quanto
disposto dal capo VI;
b) raccogliere e fornire ai soggetti interessati le informazioni
concernenti l'insediamento e lo svolgimento delle attività produttive nel
territorio regionale, con particolare riguardo alle previsioni degli strumenti
di programmazione e di pianificazione territoriali ed urbanistici, alla presenza
di vincoli di varia natura e agli strumenti agevolativi, nonchè le informazioni
concernenti gli strumenti di agevolazione contributiva e fiscale a favore
dell'occupazione.
2. Presso la struttura di cui al comma 1, per lo svolgimento dei
compiti di cui alla lettera b), è istituito uno sportello unico in grado di
garantire a tutti gli interessati, anche mediante le associazioni di categoria,
tramite archivio informatico, l'accesso, anche coordinato in via telematica
secondo gli standard del progetto "Liguria in rete", alle informazioni sugli
adempimenti necessari per le procedure autorizzative ed approvative di cui al
comma 1, lettera a), all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo
stato del loro iter procedurale, nonchè a tutte le informazioni disponibili a
livello regionale, comprese quelle concernenti le attività promozionali e gli
strumenti di valorizzazione delle risorse umane.
3. Al fine di conseguire adeguati livelli di efficienza e di
efficacia, i Comuni possono gestire le funzioni e i compiti di cui al comma 1
anche tramite le forme associative previste dal capo VIII della legge 8 giugno
1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni e
integrazioni, nonchè stipulare convenzioni con le Province e con la Regione,
nell'ambito del progetto "Liguria in rete", per assicurare il collegamento in
via telematica degli sportelli unici, rispettivamente, con i centri per i
servizi all'impiego di cui alla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina
dei servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche attive del
lavoro), e con il sistema informativo della Regione. I Comuni possono, altresì,
stipulare convenzioni con le CCIAA per la realizzazione degli sportelli unici e
per assicurare il collegamento in via telematica di questi ultimi con le banche
dati in possesso delle CCIAA; garantendo l'integrazione con il progetto "Liguria
in rete".
4. La Conferenza permanente Regione-Autonomie Locali di cui alla
legge regionale 29 aprile 1997 n. 16 (istituzione della Conferenza Permanente
Regione-Autonomie Locali) è la sede in cui la Regione, ai sensi dell'articolo 3,
comma 2, del d.lgs. 112/1998, promuove l'accordo sui livelli ottimali di
esercizio delle funzioni di cui al presente capo da parte dei Comuni di minore
dimensione demografica.
5. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della
presente legge, la Giunta Regionale definisce le modalità e i criteri per la
promozione e il coordinamento delle strutture e degli sportelli di cui ai commi
1 e 2 e individua, altresì, le condizioni per lo svolgimento di attività di
supporto da parte delle società a partecipazione regionale e delle Agenzie
regionali, con particolare riferimento all'assistenza alle imprese e all'accesso
alle informazioni riguardanti le condizioni e le procedure per l'insediamento,
nonchè la disponibilità di strumenti di agevolazione finanziaria, contributiva e
fiscale.
CAPO VI
PROCEDURE
PER LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
Articolo 16
(Procedure semplificate per le attività produttive)
1. Per la realizzazione, la ristrutturazione, l'ampliamento, la
cessazione, la riattivazione, la localizzazione, la rilocalizzazione e la
riconversione di impianti produttivi, possono seguirsi le procedure semplificate
di cui al presente capo.
2. Ai fini della presente legge, per impianti produttivi si
intendono le costruzioni od impianti destinati ad attività industriali,
artigianali o commerciali, ivi comprese quelle turistico-ricettive, dirette alla
produzione o allo scambio di beni o alla prestazione di servizi.
3. Resta salvo quanto disposto dal decreto legislativo 31 marzo
1998 n. 114 (riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma
dell'articolo 4 della legge 15 marzo 1997 n. 59), nonchè dagli articoli 27 e 28
del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (attuazione delle direttive
19/156/CEE sui rifiuti, 91/689/CEE sui rifiuti pericolosi e 94/62/CE sugli
imballaggi e sui rifiuti di imballaggio).
4. Ove sia stata positivamente esperita la procedura di VIA, le
forme di pubblicità stabilite dagli articoli 17 e 18 sono escluse.
Articolo 17
(Procedimento mediante autocertificazione e silenzio assenso)
1. Per la realizzazione degli interventi di cui all'articolo 16,
comma 1, che non richiedano il rilascio di autorizzazioni o nulla osta, in
materia di tutela paesistica, sismica, idrogeologica, idraulica, ambientale,
naturalistica e del patrimonio storico, artistico ed archeologico, il
procedimento amministrativo ha inizio presso la struttura di cui all'articolo
15, di seguito denominata "Struttura", mediante presentazione da parte
dell'impresa di un'unica domanda contenente la richiesta dell'eventuale titolo
edilizio necessario, corredata da autocertificazioni attestanti la conformità
del progetto alla vigente disciplina territoriale ed urbanistico-edilizia, alla
normativa vigente in materia di sicurezza degli impianti, di tutela sanitaria,
di tutela ambientale, sottoscritte da professionisti abilitati unitamente al
legale rappresentante dell'impresa.
2. L'autocertificazione non può riguardare gli impianti di cui
all'articolo 27 del d.lgs. 112/1998, nonchè le ipotesi per le quali la normativa
comunitaria preveda la necessità di un'apposita autorizzazione.
3. La procedura prevista dal presente articolo trova
applicazione anche nei confronti:
a) degli impianti che hanno effettuato positivamente le
procedure di screening o di VIA;
b) di modifiche od ampliamento di impianti che sono stati
sottoposti a verifica nell'ambito delle procedure del Regolamento (CEE) n.
1836/93 del 29 giugno 1993 sull'adesione volontaria delle imprese del settore
industriale a un sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS).
4. La Struttura, ricevuta la domanda, la immette nell'archivio
informatico pubblicandola all'albo pretorio del Comune per quindici giorni
durante i quali i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in
Associazioni o Comitati possono trasmettere osservazioni alla Struttura.
5. Entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della
domanda la Struttura può richiedere, per una sola volta, l'integrazione dei
documenti necessari ai fini istruttori, con conseguente sospensione del termine
di cui al comma 7 fino alla presentazione degli atti integrativi richiesti.
6. Quando, in sede di esame della domanda, la Struttura, fatti
salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni od
integrazioni, ravvisi la falsità di una delle autocertificazioni, trasmette
immediatamente gli atti alla competente Procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla
decisione relativa ai fatti denunciati.
7. La realizzazione del progetto si intende consentita, in
conformità alle autocertificazioni prodotte, se la Struttura entro novanta
giorni dal ricevimento della domanda ovvero dalla sua integrazione non comunica
il proprio motivato diniego.
8. L'impresa è tenuta a comunicare alla Struttura l'inizio dei
lavori per la realizzazione dell'impianto.
9. Salvo quanto disposto dal comma 10 l'esecuzione di interventi
in violazione delle disposizioni del presente articolo o in difformità dal
titolo formatosi, è assoggettata alle sanzioni amministrative previste dalle
specifiche normative che regolano le diverse materie.
10. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la
realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle
autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale
suscettibili di correzioni od integrazioni, la Struttura ordina la riduzione in
pristino a spese dell'impresa e dispone la contestuale trasmissione degli atti
alla competente Procura della Repubblica, dandone contemporanea comunicazione
all'interessato.
Articolo 18
(Procedimento mediante conferenza di servizi)
1. Per l'autorizzazione e l'approvazione degli interventi di cui
all'articolo 16, ivi compresa l'autorizzazione ambientale di cui all'articolo 9,
comma 5, per i quali non trova applicazione l'articolo 17, il procedimento ha
inizio mediante presentazione alla Struttura, da parte del richiedente, di
apposita istanza recante una dettagliata relazione delle opere e delle attività
da realizzare e del loro rapporto con i vigenti strumenti di pianificazione
territoriale ed urbanistica e con le normative vigenti in materia ambientale,
sanitaria e di sicurezza del lavoro e degli impianti.
2. La Struttura, previa immissione dell'istanza nell'archivio
informatico, convoca entro i successivi quindici giorni una conferenza di
servizi ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme
in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti
amministrativi) e successive modificazioni ed integrazioni, invitando ogni
Amministrazione competente per l'illustrazione del progetto e l'avvio della
relativa istruttoria.
3. Qualora l'approvazione del progetto presentato comporti
varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica nei casi
previsti dagli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36
(legge urbanistica regionale), nonchè nel caso in cui le aree destinate da tali
strumenti all'insediamento di impianti industriali siano insufficienti od
inadeguate sotto il profilo qualitativo o quantitativo, il Sindaco, su richiesta
della Struttura, può motivatamente convocare la Conferenza di servizi di cui al
comma 2 entro il termine ivi stabilito.
4. La convocazione della conferenza è resa pubblica mediante
avviso affisso all'albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto
idoneo, anche al fine della presentazione di eventuali osservazioni da parte di
chiunque vi abbia interesse entro i successivi quindici giorni decorrenti dalla
data di pubblicazione del suddetto avviso.
5. Entro il termine di quindici giorni a decorrere dalla data di
svolgimento della conferenza istruttoria, la Struttura può richiedere per una
sola volta l'integrazione degli atti necessari ai fini istruttori, con
conseguente sospensione del termine di cui al comma 6.
6. Il procedimento è concluso mediante conferenza decisoria da
effettuarsi entro il termine di novanta giorni dalla data della conferenza
referente.
7. Nei casi in cui gli impianti produttivi siano soggetti a
procedure di impatto ambientale o di screening si applica quanto previsto
dall'articolo 17 della legge regionale 30 dicembre 1998 n. 38 (disciplina della
valutazione di impatto ambientale) e la domanda può essere inoltrata
contemporaneamente alla Struttura e alla Regione per le procedure di V.I.A.
8. Qualora il progetto debba essere sottoposto allo screening ed
esso non comporti l'apposizione di prescrizioni ovvero ulteriori procedure di
V.I.A., la pronuncia della Giunta regionale sullo screening confluisce nella
conferenza di servizi di cui al presente articolo.
9. Qualora la pronuncia sullo screening contenga prescrizioni
che comportino l'adeguamento del progetto, il termine per la conclusione del
procedimento di cui al presente articolo è sospeso fino alla consegna degli atti
conseguenti all'adeguamento stesso.
10. Per i progetti sottoposti a V.I.A., ivi compresi quelli
conseguenti a screening, il procedimento è concluso mediante conferenza
decisoria da effettuarsi entro il termine di centoottanta giorni dalla data
della conferenza referente.
11. La determinazione concordata in sede di conferenza,
sostituisce a tutti gli effetti le intese, i concerti, i nulla osta, le
autorizzazioni, le approvazioni o gli assensi comunque denominati delle
Amministrazioni pubbliche interessate, e contiene anche la pronuncia sulle
eventuali osservazioni pervenute.
12. Nel caso previsto dal comma 3, la determinazione da
concordarsi in conferenza è preceduta dall'acquisizione dell'assenso dei
competenti organi regionali, provinciali e comunali. In tal caso il termine di
cui al comma 6 è aumentato di sessanta giorni.
13. Delle determinazioni conclusive assunte dalla conferenza dei
servizi è data notizia a cura della struttura mediante avviso recante
l'indicazione della sede di deposito degli atti approvati, da pubblicarsi nel
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e da divulgarsi con ogni altro mezzo
ritenuto idoneo.
Articolo 19
(Pronuncia sulla conformità)
1. I soggetti che intendono avvalersi dei procedimenti
semplificati di cui all'articolo 16 per la realizzazione di opere od attività
inerenti impianti produttivi, possono richiedere alla Struttura il certificato
di conformità dei progetti preliminari con i vigenti strumenti di pianificazione
paesistica, territoriale ed urbanistica. La Struttura si pronuncia, allo stato
degli atti in suo possesso, entro trenta giorni dalla richiesta, senza che ciò
pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento
autorizzatorio.
CAPO VII
SOSTEGNO
ALL'INTERNAZIONALIZZAZIONE
Articolo 20
(Funzioni regionali)
1. La Regione programma e realizza politiche ed attività di
animazione e di promozione economica rivolte al sostegno dei processi di
internazionalizzazione e allo sviluppo delle esportazioni per i settori
produttivi dell'agricoltura, dell'artigianato, della piccola e media impresa
industriale e del turismo.
2. In particolare, la Regione, in attuazione delle funzioni
delegate inerenti lo sviluppo delle esportazioni e dell'internazionalizzazione
delle imprese, di cui agli articoli 19, comma 2, e 48, comma 1, del d.lgs.
112/1998, persegue le seguenti finalità:
a) la realizzazione di iniziative e progetti organici di
promozione finalizzati alla penetrazione di mercati esteri;
b) l'erogazione di servizi informativi e di assistenza a
sostegno dell'internazionalizzazione delle imprese liguri;
c)la promozione degli investimenti esteri in Liguria.
2. A tali fini, la Regione stipula accordi con le
amministrazioni centrali dello Stato, l'Istituto Nazionale per il Commercio
Estero (ICE), le CCIAA, le associazioni delle categorie produttive, gli enti
fieristici ed altri soggetti pubblici e privati ritenuti idonei.
CAPO VIII
VIGILANZA SULLE CAMERE
DI COMMERCIO, INDUSTRIA,
ARTIGIANATO E AGRICOLTURA
Articolo 21
(Funzioni della Regione)
1. La Giunta regionale esercita il controllo sugli organi delle
CCIAA e approva la relazione annuale prevista dall'articolo 37, comma 2, del
d.lgs. 112/1998.
2. I consigli camerali sono sciolti con decreto del Presidente
della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, nei casi
previsti dall'articolo 5 della legge 29 dicembre 1993 n. 580 (riordinamento
delle Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura), fatte salve le
limitazioni di cui all'articolo 38, comma 1, lettera e), del d.lgs. 112/1998.
3. Al fine di consentire alla Regione l'esercizio delle funzioni
di cui all'articolo 37 del d.lgs. 112/1998, le CCIAA presentano ogni anno una
relazione sull'attività, con particolare riferimento agli interventi attuati, ai
programmi realizzati e ai risultati conseguiti.
CAPO IX
FIERE MERCATI E COMMERCIO
Articolo 22
(Funzioni della Regione)
1. Sono di competenza della Regione tutte le funzioni
amministrative in materia di fiere e mercati e di commercio, ad eccezione di
quelle conservate allo Stato ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. 112/1998, e di
quelle attribuite ai Comuni ai sensi del d.lgs. 112/1998, del d.lgs. 114/1998,
del decreto legislativo 11 febbraio 1998 n. 32 (razionalizzazione del sistema di
distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma 4, lettera c),
della legge 15 marzo 1997 n. 59), della legge 25 agosto 1991 n. 287
(aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici
esercizi), della legge 5 agosto 1981 n. 416 (disciplina delle imprese editrici e
provvidenza per l'editoria), della legge regionale 13 luglio 1998 n. 24
(disciplina dei mercati all'ingrosso.
2. In particolare, spettano alle Regioni le funzioni
amministrative concernenti:
a) il riconoscimento della qualifica delle manifestazioni
fieristiche di rilevanza nazionale e regionale, nonchè il rilascio
dell'autorizzazione allo svolgimento, sentito il Comune interessato;
b) la pubblicazione del calendario annuale delle manifestazioni
fieristiche regionali e locali;
c) le competenze già delegate ai sensi dell'articolo 52, comma
1, del D.P.R. 616/1977;
d) la promozione dell'associazionismo e della cooperazione nel
settore del commercio, nonchè l'assistenza integrativa alle piccole e medie
imprese del settore stesso;
e) la concessione e l'erogazione di ogni tipo di ausilio
finanziario;
f) l'organizzazione, anche avvalendosi dell'Istituto nazionale
per il commercio estero (ICE), di corsi di formazione professionale, tecnica e
manageriale per operatori commerciali con l'estero, di cui all'articolo 35 del
D.P.R. 616/1977;
g) l'organizzazione e la partecipazione a fiere, mostre ed
esposizioni organizzate al di fuori dei confini nazionali per favorire
l'incremento delle esportazioni dei prodotti locali, anche con la stampa e la
distribuzione di pubblicazioni per la relativa propaganda;
h) lo sviluppo della commercializzazione nei mercati di altri
Paesi dei prodotti agroalimentari locali;
i) il conferimento di concessioni per l'installazione e
l'esercizio di impianti di distribuzione carburanti lungo le autostrade ed i
raccordi autostradali.
3. Le funzioni di cui al comma 2 sono esercitate secondo la
legislazione vigente.
CAPO X
TURISMO
Articolo 23
(Funzioni in materia di turismo e industria alberghiera)
1. Le funzioni amministrative in materia di turismo e industria
alberghiera conferite dagli articoli 43 e seguenti del d.lgs. 112/1998, sono
esercitate dalla Regione e dagli enti locali avuto riguardo a quanto disposto
dalle leggi regionali 4 marzo 1982 n. 11 (norme per la classificazione delle
aziende ricettive) e successive modificazioni, 25 maggio 1992 n. 13 (disciplina
delle strutture ricettive extralberghiere) e successive modificazioni, 25
gennaio 1993 n. 6 (norme per l'esercizio della professione di guida turistica,
guida naturalistica, interprete turistico, accompagnatore turistico), 24 luglio
1997 n. 28 (organizzazione ed intermediazione di viaggi e soggiorni turistici) e
7 settembre 1988 n. 50 (organizzazione turistica regionale) e successive
modificazioni.
CAPO XI
ISTRUZIONE SCOLASTICA
E FORMAZIONE PROFESSIONALE
Articolo 24
(Ruolo della Regione)
1. La Regione esercita le funzioni sue proprie di governo,
programmazione, indirizzo, coordinamento, verifica, concorrendo con la
partecipazione degli Enti locali, alla realizzazione del processo di
integrazione tra il sistema scolastico ed il sistema della formazione
professionale attraverso strumenti di concertazione con le istituzioni, i
soggetti economici e sociali al fine di rendere l'offerta formativa complessiva
rispondente alle esigenze della persona come cittadino e come lavoratore.
Articolo 25
(Funzioni della Regione in materia di istruzione scolastica)
1. Sono di competenza della Regione, ai sensi dell'articolo 138
del d.lgs. 112/1998, in materia di istruzione scolastica le funzioni e i compiti
amministrativi concernenti:
a) la programmazione dell'offerta formativa integrata tra
istruzione scolastica e formazione professionale;
b) la programmazione della rete scolastica, sulla base di piani
provinciali, coordinata con la programmazione di cui alla lettera a) e tenuto
conto del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1998 n. 233
(regolamento recante norme per il dimensionamento ottimale delle istituzioni
scolastiche e per la determinazione degli organici funzionali dei singoli
istituti, a norma dell'articolo 21 della legge 15 marzo 1997 n. 59);
c) la suddivisione del territorio regionale, anche su proposta
degli enti locali interessati, in ambiti funzionali al miglioramento
dell'offerta formativa e compatibili con i bacini di utenza dei centri per
l'impiego di cui alla legge regionale 20 agosto 1998 n. 27 (disciplina dei
servizi per l'impiego e della loro integrazione con le politiche formative e del
lavoro);
d) la determinazione del calendario scolastico;
e) i contributi alle scuole non statali;
f) le iniziative e le attività di promozione in materia di
istruzione scolastica.
Articolo 26
(Funzioni delle Province e dei Comuni)
1. Sono attribuite alle Province, per quanto riguarda
l'istruzione secondaria superiore, ed ai Comuni, per quanto concerne gli altri
gradi inferiori di scuola, le funzioni e i compiti amministrativi individuati
all'articolo 139 del d.lgs. 112/1998.
Articolo 27
(Funzioni della Regione in materia di formazione professionale)
1. Sono di competenza della Regione in materia di formazione
professionale, le funzioni di cui alla legge regionale 5 novembre 1993 n. 52
(disposizioni per la realizzazione di politiche attive del lavoro) e successive
modificazioni ed integrazioni e le funzioni ed i compiti amministrativi
relativi:
a) alle iniziative formative svolte da istituti professionali
finalizzate unicamente al rilascio di una qualifica professionale e non al
conseguimento di un diploma;
b) all'istituzione, alla vigilanza, all'indirizzo ed al
finanziamento, prima di competenza degli organi centrali e periferici del
Ministero della Pubblica Istruzione, riferiti agli istituti di cui alla lettera
a).
Articolo 28
(Accreditamento delle strutture formative)
1. I soggetti pubblici e privati e gli istituti scolastici che
intendono realizzare attività di formazione professionale e percorsi integrati,
finanziati in tutto o in parte con risorse pubbliche, devono ottenere
l'accreditamento delle proprie sedi operative, secondo le previsioni contenute
nella normativa nazionale e regionale.
Articolo 29
(Norma finanziaria)
1. Agli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 6 della
presente legge si provvede, a decorrere dal 1° gennaio 1999, mediante
l'istituzione nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale del
capitolo 580 "Spese per l'esercizio delle funzioni delegate alle Camere di
commercio in materia di istituzione, tenuta e revisione degli albi provinciali
delle imprese artigiane".
2. A decorre dal 1° gennaio 1999 il capitolo 7825 "Spese per il
funzionamento delle commissioni provinciali e regionali per l'artigianato, ivi
comprese le spese per la elezione di componenti elettivi delle commissioni
provinciali per l'artigianato e per la revisione periodica degli albi
provinciali delle imprese artigiane" dello stato di previsione della spesa
assume la seguente denominazione "Spese per l'elezione dei componenti elettivi
delle Commissioni provinciali per l'artigianato".
3. Agli oneri per l'esercizio 1999 e successivi si provvede con
i relativi bilanci.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999 è soppresso il capitolo 2360
"Proventi derivanti dai diritti di segreteria sugli atti delle commissioni
provinciali per l'artigianato" dello stato di previsione dell'entrata.
5. A decorrere dall'esercizio finanziario successivo al subentro
di cui all'articolo 7 della presente legge, nello stato di previsione della
spesa del bilancio è soppresso il capitolo 7910 "Oneri derivanti da prestazione
di garanzia fidejussoria regionale per operazioni di credito contratte da
imprese artigiane singole, associate o consorziate" ed è istituito un capitolo
per il pagamento degli oneri residui sulle fidejussioni regionali concesse ai
sensi della legge regionale 6 luglio 1978 n. 38 (fidejussione regionale sui
finanziamenti alle imprese artigiane).
TITOLO III
DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 30
(Integrazioni alla l.r. 52/1993)
1. Dopo il comma 2 dell'articolo 4, della l.r. 52/1993 e
successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
"2 bis. Il Programma triennale dei servizi per l'impiego, delle
politiche formative e del lavoro contiene gli obiettivi, gli indirizzi e
l'individuazione delle procedure attraverso le quali realizzare l'integrazione,
tra l'istruzione scolastica e la formazione professionale, dell'offerta
formativa.".
Articolo 31
(Riordino e semplificazione delle normative di settore)
1. La Regione provvede, entro un anno dalla decorrenza
dell'esercizio delle funzioni e dei compiti, al riordino delle normative di cui
alla presente legge.
2. Il riordino tende, tra l'altro, a perseguire lo snellimento e
la semplificazione delle procedure amministrative e l'accellerazione dei tempi
di erogazione dei servizi. La Regione tutela i diritti degli utenti e favorisce
l'accesso alle informazioni ed ai servizi, coerentemente con i principi di cui
alla legge 241/1990 ed alla legge 15 maggio 1997 n. 127 (misure urgenti per lo
snellimento dell'attività amministrativa e dei procedimenti di decisione e di
controllo) e successive modificazioni e integrazioni.
3. In materia di commercio le disposizioni del d.lgs. 114/1998
sono attuate entro il termine previsto dal decreto stesso.
Articolo 32
(Esercizio delle funzioni regionali)
1. Per le funzioni trasferite dal d.lgs. 112/1998 nelle materie
oggetto della presente legge, la Regione, ove necessario per l'esercizio
effettivo delle stesse, provvede con apposita legge di disciplina sostanziale.
2. Le funzioni delegate alla Regione sono esercitate nei limiti
della disciplina statale della materia e del relativo finanziamento, ferma
restando la potestà della Regione a provvedere con legge di organizzazione e di
spesa.
3. La decorrenza dell'esercizio delle funzioni regionali
individuate dalla presente legge è contestuale all'effettivo trasferimento dei
beni, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e strumentali.
4. Alle spese occorrenti all'esercizio delle funzioni conferite
si provvede nei limiti delle risorse trasferite con i decreti di cui
all'articolo 7 della l. 59/1997. I relativi capitoli di entrata e di spesa sono
istituiti con il bilancio dell'anno finanziario in cui decorre l'esercizio delle
funzioni.
5. Il trasferimento di fondi statali nelle materie e per gli
interventi oggetto di conferimento, ivi compresi quelli occorrenti per il
finanziamento delle convenzioni cui la Regione subentra, saranno allocati nel
bilancio regionale in appositi capitoli quando di formalizzaranno i relativi
trasferimenti.
Articolo 33
(Potere sostitutivo)
1. In caso di mancata emanazione di atti obbligatori per legge o
di inosservanza di direttive regionali aventi contenuto prescrittivo, è
esercitato il potere sostitutivo sugli Enti locali secondo le vigenti
disposizioni di legge.
Articolo 34
(Attribuzione delle risorse finanziarie, strumentali e umane
agli enti locali)
1. Successivamente all'emanazione dei provvedimenti di cui
all'articolo 7 della l. 59/1997, che individuano i beni e le risorse statali,
ivi compreso il personale, oggetto di trasferimento, la Regione, entro i limiti
dei trasferimenti ricevuti dallo Stato, attribuisce agli enti locali le risorse
idonee a garantire la congrua copertura degli oneri derivanti dall'esercizio
delle funzioni conferite.
2. I criteri di riparto tra gli enti locali delle risorse
finanziarie e strumentali, sono stabiliti, sentiti gli enti medesimi, con
provvedimento amministrativo entro sessanta giorni dall'emanazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 7 della l. 59/1997.
3. Nei sessanta giorni successivi all'emanazione dei
provvedimenti di cui all'articolo 7 della l.59/1997, la Regione provvede
all'assegnazione all'ente destinatario delle funzioni del personale trasferito
dallo Stato, che transita direttamente in tale ente.
Articolo 35
(Disposizioni per l'esercizio delle funzioni delegate agli enti
locali)
1. I provvedimenti emanati nell'esercizio delle funzioni
delegate sono imputati agli enti delegati.
2. Gli enti destinatari della delega sono tenuti a:
a) trasmettere annualmente alla Giunta regionale una relazione
sull'andamento delle funzioni delegate;
b) fornire alla Regione informazioni e dati statistici relativi
allo svolgimento delle funzioni delegate.
3. In caso di persistente inattività o di reiterate
inadempienze, la Giunta regionale promuove, ai sensi dell'articolo 64 dello
Statuto, la revoca della delega.
Articolo 36
(Decorrenza delle funzioni degli enti locali)
1. La decorrenza dell'esercizio da parte degli enti locali delle
funzioni conferite coincide con l'effettivo trasferimento agli stessi delle
risorse di cui all'articolo 34 comma 1, salvo quanto disposto dall'articolo 6.
Articolo 37
(Abrogazione di norme)
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni della l.r. 41/1989:
a) l'articolo 13 comma 5;
b) l'articolo 14;
c) l'articolo 15 comma 1.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino
Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e
farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 24 marzo 1999
MORI
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1999
___Num:0009
___Boll__Uff__Num:06
___Boll__Uff__Anno:1999