Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
la seguente legge regionale:
(Modifica all'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1999 n. 9)
1.
Al comma 1 dell'articolo 16 della legge regionale 9 marzo 1999 n. 9 (attribuzione agli Enti locali e disciplina generale dei compiti e delle funzioni amministrative conferiti alla Regione dal decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 nel settore "Sviluppo economico e attività produttive" e nelle materie "Istruzione scolastica" e "Formazione professionale") le parole "possono seguirsi" sono sostituite dalle parole "si seguono".
(Modifica all'articolo 18 della l.r. 9/1999)
1.
Il comma 3 dell'articolo 18 della l.r. 9/1999 è sostituito dal seguente:
"3.
Qualora l'approvazione del progetto presentato comporti varianti agli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica anche al di fuori dei casi previsti dagli articoli 59 e 84 della legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) e successive modificazioni, il Sindaco, su richiesta della Struttura, può motivatamente convocare la Conferenza di servizi di cui al comma 2 entro il termine ivi stabilito.".
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 6 agosto 2001
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:2001
___Num:0027
___Boll__Uff__Num:08
___Boll__Uff__Anno:2001