Il Consiglio regionale ha approvato. Il Commissario del Governo ha apposto il visto.
la seguente legge regionale:
1. In attuazione della normativa statale vigente in materia nonchè delle
direttive della Unione Europea, la Regione Liguria con la presente legge
disciplina la valutazione di impatto ambientale, di seguito definita VIA, al
fine di:
a) garantire la tutela, singolarmente e nelle loro interazioni, degli
elementi di seguito riportati:
1) l'uomo, la fauna e la flora;
2) il suolo, l'acqua, l'aria, il clima ed il paesaggio;
3) i beni materiali ed il patrimonio culturale e ambientale;
b) garantire e promuovere l'informazione e la partecipazione dei cittadini ai
processi decisionali relativi alla procedura di VIA;
c) favorire il coordinamento e la semplificazione delle valutazioni e delle
procedure di VIA.
2. A tal fine la VIA considera preventivamente gli effetti diretti, indiretti
e dovuti all'azione cumulativa di progetti, opere, impianti pubblici o privati.
1. Le disposizioni della presente legge si applicano a tutti i progetti di
opere e di impianti ricompresi negli allegati 1, 2 e 3.
2. Sono sottoposti alla procedura statale i progetti di opere e di impianti
ricompresi nell'allegato 1, nonchè le opere o gli impianti di cui agli allegati
2 e 3 che costituiscono modifica di progetti già sottoposti a procedura di VIA
nell'ambito del Ministero dell'Ambiente.
3. Sono sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di impianti
ricompresi nell'allegato 2.
4. Sono altresì sottoposti alla procedura regionale i progetti di opere e di
impianti ricompresi nell'allegato 3 qualora:
a) ricadano anche parzialmente all'interno delle aree naturali protette, come
definite dalla legge 6 dicembre 1991 n. 394 (legge quadro sulle aree protette) e
successive modificazioni e integrazioni; in tal caso le relative soglie
dimensionali risultano ridotte del 50 per cento rispetto a quanto previsto nel
medesimo allegato 3;
b) ricadano all'interno di aree carsiche, come definite dalla legge regionale
3 aprile 1990 n. 14 (norme per la tutela del patrimonio speleologico e delle
aree carsiche e per lo sviluppo della speleologia); in tal caso le relative
soglie dimensionali risultano ridotte del 30 per cento rispetto a quanto
previsto nel medesimo allegato 3;
c) non ricadano in aree naturali protette ma la struttura competente in
materia di VIA ne abbia verificato, secondo le modalità di cui all'articolo 10 e
sulla base degli elementi indicati nell'allegato 5, la necessità in relazione
alle caratteristiche del progetto stesso e della zona interessata.
5. Non sono sottoposti alla procedura di VIA i lavori e gli interventi che
non determinano effetti sull'ambiente quali:
a) i lavori di manutenzione ordinaria;
b) i lavori di manutenzione straordinaria;
c) gli interventi disposti in via d'urgenza, ai sensi delle norme vigenti,
sia per la salvaguardia dell'incolumità delle persone da un pericolo imminente,
sia a seguito di calamità per le quali sia dichiarato lo stato di emergenza, ai
sensi dell'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992 n. 225 (istituzione del
servizio nazionale della protezione civile);
d) le modifiche non sostanziali come definite dalle norme tecniche di cui
all'articolo 16;
e) gli interventi di bonifica come definiti dalla normativa sulla gestione
dei rifiuti e gli eventuali impianti utilizzati a tal fine se a carattere
temporaneo.
6. La Giunta regionale, su conforme parere del Comitato tecnico di cui
all'articolo 12, può escludere dalla procedura di VIA e sottoporre, su richiesta
del committente, alla procedura di ECO-AUDIT la modifica sostanziale di impianti
produttivi. In questo caso gli esiti della procedura di ECO-AUDIT di cui al
regolamento CEE n. 1836/93 devono essere trasmessi alla Regione.
7. Le procedure di VIA relative ad opere le quali non siano previste dai
vigenti strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica non possono
avere corso.
8. In caso di procedure di accordo di programma o conferenze di servizio,
attivate per opere di cui al comma 7, le procedure di VIA e di screening possono
avere corso a seguito dell'attivazione delle procedure concertative. Il parere
vincolante viene reso all'interno del procedimento ed ha efficacia a condizione
che l'intera procedura abbia esito favorevole.
1. Sono fatti salvi gli effetti previsti dall'articolo 13 comma 3,
dall'articolo 22 comma 8 e dall'articolo 39 comma 6 della legge regionale 4
settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) per le opere attuative delle
previsioni contenute negli strumenti di pianificazione territoriale di livello
regionale, provinciale e comunale sottoposte alla procedura di VIA ai sensi
dell'articolo 2 e relativamente alle quali sia stato positivamente valutato lo
studio di sostenibilità ambientale di cui all'articolo 11 comma 4, unitamente
agli approfondimenti di cui all'articolo 39 comma 5 della medesima legge
urbanistica.
2. Agli effetti dell'applicazione dell'articolo 39 comma 6 lettera b) della
l.r. 36/1997 per insediamenti residenziali, turistico-ricettivi, commerciali e
direzionali si intendono le opere e gli impianti di cui al punto 10, lettera b)
dell'allegato 3 della presente legge.
1. I progetti urbanistici operativi di seguito definiti PUO, qualora
prevedano opere assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, per i quali
l'approvazione del Piano Urbanistico Comunale di seguito definito PUC non abbia
comportato gli effetti dell'articolo 39 comma 6 della l.r. 36/1997, su richiesta
dell'Amministrazione comunale, possono essere sottoposti a valutazione di
sostenibilità ambientale, relativamente alle suddette opere di cui agli allegati
2 e 3.
2. Nel caso di cui al comma 1 lo studio di sostenibilità ambientale di cui
all'articolo 50 comma 3 della l.r. 36/1997 ha i seguenti contenuti:
a) descrizione e rappresentazione della situazione ambientale di partenza;
b) obiettivi e scelte della trasformazione prevista dal progetto con le
alternative considerate;
c) verifica della sostenibilità delle diverse opere, interventi, o delle
scelte, a livello sia di giustificazione delle stesse sia di sensibilità
ambientale delle aree interessate;
d) descrizione delle risorse territoriali, energetiche ed ambientali
interessate dal progetto attraverso parametri ed indicatori di obiettivo;
e) potenziali impatti residuali e loro mitigazioni;
f) esito della verifica di sostenibilità.
3. Nel caso di cui al comma 1 il Comune dopo l'approvazione del PUO ai sensi
dell'articolo 51 comma 5 della l.r. 36/1997, lo trasmette alla Regione ai fini
della valutazione dello studio di sostenibilità ambientale, prima della
eventuale fase di controllo da parte della Provincia a norma del medesimo
articolo 51 comma 7.
4. Entro quarantacinque giorni dal ricevimento del PUO contenente lo studio
di cui al comma 2, la struttura regionale competente in materia di VIA, accerta,
sulla base dei criteri e delle modalità procedurali stabiliti dalla Giunta
regionale, se il progetto debba essere assoggettato o meno alla procedura di
impatto ambientale. Tale accertamento è di seguito definito screening.
5. In caso di assoggettamento alla procedura di impatto ambientale, lo studio
di cui al comma 2 è sottoposto al parere del Comitato di cui all'articolo 12 che
deve esprimersi entro sessanta giorni dall'inizio della procedura.
6. La procedura di sostenibilità è emessa dalla Giunta regionale entro trenta
giorni dall'espressione del parere di cui al comma 5.
7. Con il medesimo atto la Giunta regionale, sulla base della pronuncia
positiva di sostenibilità ambientale ovvero del decorso infruttuoso del termine
di cui al comma 4, può decidere o in merito alla non sottoposizione a VIA del
progetto definitivo delle opere previste nel PUO o in merito alla sottoposizione
alla procedura di VIA limitata ai quadri di riferimento ambientale e
progettuale.
1. Sono soggetti alle procedure di valutazione di sostenibilità ambientale
gli strumenti di pianificazione e di programmazione regionali, provinciali e
comunali in materia di gestione dei rifiuti, tutela delle acque, acustica,
qualità dell'aria, nonchè le loro modifiche, gli aggiornamenti o gli
adeguamenti, con riferimento alla previsione delle opere o degli impianti di cui
all'articolo 2.
2. Non è necessario attivare la procedura di valutazione di sostenibilità
ambientale qualora le stesse previsioni siano già state valutate nell'ambito di
altri piani.
3. La valutazione positiva della sostenibilità degli strumenti di
pianificazione di cui al comma 1 può consentire l'acquisizione degli effetti
previsti in relazione ai piani urbanistici.
1. Lo studio di impatto ambientale, di seguito denominato SIA, dei progetti
assoggettati alla procedura statale di cui all'articolo 2 comma 2 deve contenere
le informazioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27
dicembre 1988 (norme tecniche per la redazione degli studi di impatti ambientali
e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'articolo 6 della
legge 8 luglio 1986 n. 349, adottate ai sensi dell'articolo 3 del d.P.C.M. 10
agosto 1988 n. 377).
2. Il committente, in relazione alle informazioni contenuto nello studio, nel
caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o
commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e
chiedere che essa non venga divulgata.
1. Lo SIA dei progetti assoggettati alla procedura regionale di cui
all'articolo 2 commi 3 e 4 deve avere i contenuti indicati nelle norme tecniche
di cui all'articolo 16. In particolare per quanto attiene la documentazione
relativa all'impatto acustico, questa deve essere sottoscritta da tecnico
competente in acustica ambientale come definito dall'articolo 2 comma 6 della
legge 26 ottobre 1995 n. 447 (legge quadro sull'inquinamento acustico).
2. Il committente, in relazione alle informazioni contenute nello studio, nel
caso ritenga che alcuni elementi debbano essere coperti da segreto industriale o
commerciale, può essere autorizzato ad esporli in una relazione a parte e
chiedere che essa non venga divulgata.
1. In caso di procedimenti di intesa ai sensi dell'articolo 81 del decreto
del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 (attuazione della delega
di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975 n. 382) e successive modificazioni
e integrazioni, di accordi di programma, di conferenze di servizi e di
concertazione comunque denominati dalle vigenti leggi, che prevedano opere
assoggettate a VIA ai sensi dell'articolo 2, il proponente correda il progetto
preliminare di uno studio di sostenibilità ambientale avente i contenuti di cui
all'articolo 4 comma 2.
2. La Giunta regionale, nell'aderire alle intese, agli accordi od alle
concertazioni in genere di cui al comma 1, può disporre, su conforme parere del
Comitato tecnico misto di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, che tale
adesione comporti gli effetti di cui all'articolo 13 comma 3 della medesima l.r.
36/1997.
3. Il Comitato di cui all'articolo 62 della l.r. 36/1997, nei casi previsti
dal comma 2 è integrato dall'Assessore all'ambiente con funzioni di Vice
Presidente e dal dirigente della struttura competente in materia di VIA.
4. La VIA, riguardante progetti definitivi di opere pubbliche, viene resa nei
termini previsti dall'articolo 7 comma 5 della legge 11 febbraio 1994 n. 109
(legge quadro in materia di lavori pubblici), come modificato dall'articolo 11
comma 59 della legge 28 dicembre 1995 n. 549 (misure di razionalizzazione della
finanza pubblica).
1. Per i progetti di cui all'articolo 7 è facoltà del proponente richiedere
alla struttura regionale competente l'avvio di una fase preliminare volta alla
definizione delle informazioni, comprese nell'allegato 4. La fase preliminare
serve ad individuare, in contraddittorio tra la struttura regionale competente e
il proponente, quali informazioni devono essere fornite nello SIA.
1. Sono sottoposti alla procedura di screening, relativa alla verifica sulla
necessità della VIA, i progetti di cui all'allegato 3, salvo quanto disposto
dall'articolo 2 comma 4. La richiesta del proponente contiene una descrizione
del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti
che il progetto può avere sull'ambiente, secondo quanto indicato nell'allegato
5.
2. La Giunta regionale sulla base della verifica effettuata dalla struttura
regionale competente, entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di
cui al comma 1, si pronuncia con riferimento agli elementi di cui all'allegato 5
e ai criteri di cui all'articolo 16.
3. Nel caso di esclusione dal procedimento di VIA possono essere individuate
eventuali prescrizioni per le mitigazioni degli impatti e per il monitoraggio
delle opere o degli impianti, indicando le schede ed i soggetti tenuti al
controllo degli adempimenti dati e al monitoraggio conseguente.
4. Nel caso in cui la Regione ritenga che il progetto vada sottoposto a VIA
si applica la procedura di cui all'articolo 13 ed il procedimento deve
concludersi entro quaranta giorni dalla pubblicazione di cui all'articolo 11
comma 2.
5. L'elenco dei progetti sottoposti a verifica e l'esito della procedura
stessa vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione Liguria due
volte l'anno.
1. Lo SIA è depositato dal proponente presso la struttura regionale
competente in materia di VIA, per la formulazione del parere di competenza, nel
caso di procedura statale, o per la pronuncia di VIA, nel caso di procedura
regionale. Per la procedura regionale una copia del SIA è depositata presso la
segreteria del Comune o dei Comuni interessati al progetto soggetto a VIA, una
presso la Provincia interessata dall'intervento ed una presso gli Enti gestori
di aree naturali protette qualora l'intervento ricada in tali aree.
2. Il procedimento si intende avviato alla data di pubblicazione del relativo
avviso sui quotidiani a diffusione nazionale o regionale da parte del
proponente. La pubblicazione deve avvenire entro e non oltre una settimana dalla
presentazione del progetto alla Regione.
3. Chiunque può prendere visione dello SIA, e può presentare, in caso di
procedura statale, nel termine di trenta giorni dalla data di cui al comma 2,
osservazioni scritte al Ministero dell'Ambiente e per conoscenza alla Regione,
e, nel caso di procedura di competenza regionale, nel termine di quarantacinque
giorni, alla Regione.
4. La seduta preliminare del Comitato tecnico di cui all'articolo 12, durante
la quale vengono illustrati il progetto e lo SIA dell'intervento, ha carattere
pubblico.
5. La Regione favorisce, di intesa con i Sindaci dei Comuni interessati,
inchieste pubbliche, con particolare riguardo ai progetti assoggettati a
procedura regionale.
6. Qualora le inchieste di cui al comma 5 non abbiano luogo, il proponente
può, anche su propria richiesta, essere chiamato ad un sintetico contraddittorio
con i soggetti che hanno presentato osservazioni sul progetto.
7. Gli atti conclusivi dell'inchiesta o del contraddittorio vengono acquisiti
e valutati al fine dell'emissione della decisione di VIA.
8. Il proponente, i Sindaci ed i Presidenti dei Consigli di circoscrizione
interessati possono richiedere alla Regione l'illustrazione del progetto da
parte del progettista in una riunione pubblica alla quale partecipa il
proponente.
1. Fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei Comitati
tecnici regionali a carattere consultivo, è istituito il Comitato tecnico per la
VIA, quale organo tecnico consultivo a supporto della Giunta regionale.
2. Il Comitato, previa verifica delle fasi istruttorie, esprime parere sulla
VIA delle opere proposte.
3. Il Comitato valuta i risultati dell'inchiesta di cui all'articolo 11 comma
5 ai fini della pronuncia di cui all'articolo 13.
4. Il Comitato tecnico regionale, nominato dal Presidente della Giunta
regionale, è composto:
a) dal Direttore del dipartimento ambiente e territorio con funzioni di
Presidente;
b) dal Dirigente della struttura VIA o della struttura tutela paesistica con
funzioni di Vicepresidente;
c) dai dirigenti o loro delegati delle strutture competenti in materia di:
1) pianificazione territoriale;
2) trasporti;
3) attività produttive;
4) assetto idrogeologico;
5) igiene;
6) turismo;
7) affari giuridici in materia ambientale;
8) agricoltura;
d) da esperti di provata esperienza nelle seguenti materie:
1) chimica;
2) ingegneria;
3) geologia;
4) oceanografia;
5) scienze naturali;
6) agronomia;
7) economia;
8) architettura;
9) igiene;
10) tossicologia;
11) fisica;
12) meteorologia;
13) sociologia;
e) dai rappresentanti delle Province interessate per territorio e da un
esperto designato quale rappresentante delle Associazioni ambientaliste.
5. Le funzioni di segreteria sono svolte da un dipendente della struttura
competente per la VIA con qualifica funzionale non inferiore alla sesta.
6. I membri di cui alle lettere c) e d) durano in carica cinque anni.
7. Le sedute del Comitato sono valide con la presenza almeno della
maggioranza dei componenti chiamati a partecipare e si articolano in sedute
preliminari e decisorie.
8. I pareri sono adottati a maggioranza dei due terzi dei componenti presenti
aventi diritto al voto.
9. Per la partecipazione alle riunioni, ai sopralluoghi ed alle incombenze
del Comitato, ai componenti esterni all'Amministrazione regionale è corrisposto
il compenso previsto dalla tabella B della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25
(nuova disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati
operanti presso la Regione).
10. I termini del procedimento di VIA sono sospesi per tutto il mese di
agosto.
1. L'istruttoria sullo SIA è condotta dalla Regione tramite il responsabile
del procedimento che dispone gli accertamenti ed acquisisce i pareri necessari.
La mancata espressione del parere non è a causa ostativa alla prosecuzione
dell'istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, sentito il Comitato di cui all'articolo
12, può richiedere l'integrazione dello SIA, a cura e spese del proponente entro
il termine di quarantacinque giorni dall'inizio del procedimento, per i progetti
di cui agli allegati 2 e 3.
3. I termini dell'istruttoria riprendono a decorrere dal ricevimento delle
integrazioni richieste. Se le integrazioni non vengono inviate entro il termine
perentorio indicato nella richiesta, il procedimento è archiviato.
4. Le Amministrazioni pubbliche consultate sono tenute a fornire il loro parere entro trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta per quanto concerne i progetti di cui all'allegato 1 ovvero entro sessanta giorni dalla data di trasmissione del progetto per quanto concerne i progetti di cui agli allegati 2 e 3.
La mancata espressione del parere nei termini non è causa ostativa alla
prosecuzione dell'istruttoria.
5. I pareri espressi dalle Amministrazioni pubbliche sono comprensivi di
tutti gli aspetti, non solo ambientali, di specifica competenza.
6. La Giunta regionale, entro sessanta giorni dall'inizio del procedimento,
può assumere un atto interlocutorio sulla base delle indicazioni e delle
prescrizioni contenute nel parere espresso dal Comitato tecnico di cui
all'articolo 12; tale atto comporta l'interruzione dei termini procedimentali.
7. L'istruttoria deve essere conclusa entro quarantacinque giorni per le
opere di cui all'allegato 1 e novanta giorni per quelle di cui agli allegati 2 e
3. Il Comitato tecnico si esprime rispettivamente entro cinquanta giorni e cento
giorni dall'inizio del procedimento.
8. I termini di cui al comma 7 per la conclusione dell'istruttoria delle
opere di cui agli allegati 2 e 3, nei casi in cui sia necessario procedere ad
accertamento o indagini complesse, possono essere prolungati fino ad un massimo
di centocinquanta giorni.
9. La decisione sulla VIA è assunta dalla Giunta regionale entro sessanta
giorni dall'inizio del procedimento per le opere e gli impianti di cui
all'allegato 1 ed entro trenta giorni dalla conclusione dell'istruttoria per le
opere o per gli impianti di cui agli allegati 2 e 3.
1. L'Agenzia Regionale per l'Ambiente Ligure, di seguito definita ARPAL,
fornisce supporto tecnico per l'espletamento dell'istruttoria in attuazione
dell'articolo 2 comma 3 della legge regionale 27 aprile 1995 n. 39 (istituzione
dell'agenzia regionale per la protezione dell'ambiente ligure), su richiesta del
responsabile del procedimento, partecipando in questi casi ai lavori del
Comitato in qualità di correlatore.
2. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati all'ARPAL al fine dei
controlli ambientali e della verifica di conformità della realizzazione del
progetto con le prescrizioni contenute nella pronuncia o nel provvedimento di
screening. In caso di difformità del progetto, l'ARPAL provvede ad informare la
Provincia ai fini dell'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 19.
1. La Giunta regionale, sulla base del parere reso dal Comitato tecnico di
cui all'articolo 12, determina il periodo di validità della decisione di VIA per
i progetti di cui agli allegati 2 e 3. Tale periodo non può essere inferiore a
tre anni e può essere prorogato, previa verifica del quadro di riferimento
programmatico di cui alle norme tecniche dell'articolo 16 e dell'applicazione
della miglior tecnologia.
2. La VIA delle opere di cui agli allegati 2 e 3 viene pubblicata sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
3. L'atto contenente il parere di competenza regionale in merito alla VIA per
le opere di cui all'allegato 1 viene inviato alla Commissione del Ministero
dell'Ambiente ai fini della pronuncia di competenza.
4. Per le opere da sottoporre alla procedura di VIA non possono essere
rilasciate dalla Regione, dagli Enti locali o da pubblici uffici,
autorizzazioni, concessioni, nulla osta, anche parziali, prima della positiva
conclusione della procedura. In ogni caso, fino alla pronuncia di VIA, tali atti
non producono effetti.
5. Le autorizzazioni, le concessioni, i nulla osta rilasciati in difformità
alle disposizioni di cui al comma 4 sono nulli di diritto in caso di pronuncia
di VIA negativa.
6. I progetti devono essere adeguati agli esiti del giudizio di compatibilità
ambientale, prima del rilascio dell'autorizzazione alla realizzazione dell'opera
o dell'impianto.
7. Gli esiti della procedura di VIA sono comunicati al proponente, al Comune
e alla Provincia interessati per territorio e all'ARPAL.
1. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge la
Giunta regionale definisce le norme tecniche contenenti i criteri e le
metodologie da seguire per l'elaborazione degli SIA, nonchè i criteri per la
verifica di cui all'articolo 2 comma 4 lettera c) e di cui all'articolo 4 comma
4.
2. Con deliberazione della Giunta regionale può essere modificato l'allegato
1 della presente legge in caso di modifiche o integrazioni della normativa
nazionale in materia di VIA.
3. Il Consiglio regionale delibera le modifiche degli allegati 2, 3, 4, 5
della presente legge, in caso di modifiche o integrazioni della normativa
nazionale in materia di VIA, nonchè le soglie limite inerenti le potenzialità e
le dimensioni dei progetti e delle opere di cui agli allegati 2 e 3.
1. Nell'ambito del procedimento di autorizzazione di cui alle norme in
attuazione degli articoli 24 e 25 del Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112
(conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed
agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59), per
quanto attiene gli impianti soggetti alle procedure di VIA, la domanda di
autorizzazione può essere proposta contemporaneamente all'attivazione delle
procedure di VIA e la pronuncia di compatibilità o lo screening positivo vengono
rilasciati, come previsto agli articoli 10 e 13 ed inviati all'Ente competente
ai fini del rilascio successivo di ogni approvazione, autorizzazione, nulla osta
e concessione necessaria per la realizzazione e la gestione dell'impianto.
2. La VIA sostituisce il parere di cui all'articolo 17 del decreto del
Presidente della Repubblica 24 maggio 1988 n. 203 (attuazione delle direttive
numeri 80/779, 82/884, 84/360 e 85/203 CEE concernenti norme in materia di
qualità dell'aria relativamente a specifici agenti inquinanti, e di inquinamento
prodotto dagli impianti industriali, ai sensi dell'articolo 15 della legge 16
aprile 1987, n. 183).
1. Avverso la delibera della Giunta regionale relativa alla VIA sui progetti
di opere di cui agli allegati 2 e 3, nonchè avverso la delibera relativa alla
necessità di sottoporre a VIA i progetti di cui all'allegato 3, è ammesso
ricorso in opposizione entro trenta giorni dalla pubblicazione dell'atto sul
Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
2. Sul ricorso si pronuncia la Giunta, sentite le strutture regionali che
devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla data di notifica del ricorso;
entro i successivi trenta giorni la Giunta deve pronunciarsi con decisione
motivata. Ove la Giunta non si pronunci nei termini prescritti, il ricorso si
intende rigettato.
1. Chiunque realizza un'opera o un impianto oggetto della presente legge
senza aver ottenuto la prescritta valutazione positiva di impatto ambientale è
punito, fatte salve le sanzioni disposte in materia edilizia, con una sanzione
amministrativa pecuniaria da lire 30.000.000 a 90.000.000, secondo la gravità
della violazione, ed è altresì tenuto alla immediata cessazione dell'attività
intrapresa, nonchè alla messa in pristino.
2. Il committente che, nella realizzazione di un progetto, non ottempera alle
prescrizioni contenute nella deliberazione di pronuncia di compatibilità, è
punito con una sanzione amministrativa pecuniaria da lire 10.000.000 a
30.000.000 secondo la gravità della violazione ed è altresì tenuto, prima
dell'inizio attività, alle modifiche necessarie all'ottemperanza delle
prescrizioni stesse.
3. All'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi
1 e 2, provvede la Provincia, ai sensi della legge regionale 2 dicembre 1982 n.
45 (norme per l'applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di
competenza della Regione, o di Enti da essa individuati, delegati o subdelegati)
che ne destina gli introiti al finanziamento delle attività dell'ARPAL.
1. Fino all'approvazione dei PUC, gli SUA o programmi di opere ad essi
assimilati che comportino la realizzazione di opere assoggettate a VIA ai sensi
dell'articolo 2, possono essere corredati dello studio di cui all'articolo 4
comma 2 che viene valutato dalla Regione nei modi indicati dai commi seguenti.
2. Qualora l'approvazione dello SUA e delle eventuali varianti al vigente
strumento urbanistico generale od il controllo dello SUA competa alla Provincia
ai sensi della vigente legislazione urbanistica:
a) è trasmesso alla Regione ai fini della valutazione dello studio di
sostenibilità ambientale di cui è corredato prima dell'inoltro alla Provincia
per l'assunzione delle determinazioni di sua competenza;
b) la Regione si pronuncia nei modi ed agli effetti di cui all'articolo 4
commi 4, 5, 6 e 7.
3. Qualora l'approvazione dello SUA competa alla Regione ai sensi della
vigente legislazione urbanistica si applicano le disposizioni di cui
all'articolo 4 commi 4, 5, 6 e 7 della presente legge regionale, salvo quanto di
seguito stabilito;
a) il parere sotto il profilo urbanistico e di sostenibilità ambientale è
reso, fino all'emanazione della legge regionale sul riordino dei Comitati
tecnici regionali a carattere consultivo, dal Comitato tecnico misto di cui
all'articolo 62 della l.r. 36/1997, entro novanta giorni dall'inizio della
procedura;
b) l'approvazione dello strumento e la pronuncia di sostenibilità ambientale
sono disposte dalla Giunta regionale entro trenta giorni dall'espressione del
parere di cui alla lettera a), fatta salva la previa acquisizione del conforme
parere del Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 4 comma 4 della legge
regionale 2 maggio 1991 n. 6 (norme per l'aggiornamento e l'applicazione del
piano territoriale di coordinamento paesistico) in caso di SUA comportante
variante al vigente piano territoriale di coordinamento paesistico.
4. All'approvazione dei PTC di cui al comma 1 lettera b) numeri 1) e 2)
dell'articolo 76 della l.r. 36/1997 possono essere attribuiti gli effetti di cui
all'articolo 13 comma 3 della legge regionale medesima, qualora gli stessi siano
corredati da documentazione idonea a dimostrare la sostenibilità ambientale
delle opere previste in detti piani, ricomprese negli allegati 2 e 3 della
presente legge.
5. Fino all'entrata in vigore della legge regionale sul riordino degli organi
tecnici collegiali in materia di territorio, le funzioni consultive obbligatorie
svolte dal Comitato tecnico per l'Ambiente previsto dalla legge regionale 24
marzo 1980 n. 20 (norme a tutela dell'ambiente dagli inquinamenti) sono svolte
dal Comitato di cui all'articolo 12 della presente legge.
1. Sono abrogate le seguenti leggi regionali:
a) 20 aprile 1994 n. 22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale);
b) 20 aprile 1995 n. 31 (modificazioni alla legge regionale 20 aprile 1994 n.
22 (disciplina della valutazione di impatto ambientale).
2. Dopo il comma 3 dell'articolo 10 della legge regionale 6 aprile 1987 n. 7
(delega alle Province delle funzioni regionali relative all'esercizio dei poteri
di controllo in materia di abusivismo edilizio e disposizioni di attuazione
degli articoli 3 e 8 della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e successive
modificazioni), come sostituito dall'articolo 63 della l.r. 36/1997, è inserito
il seguente comma: "3 bis. Il Comitato, quando debba esaminare, per quanto di
competenza della Provincia, i PUO a norma dell'articolo 51 della legge regionale
4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale), è integrato con un esperto
in materia ambientale-ecologica designato ai sensi della lettera b del comma 2
ai fini dell'esame del pertinente studio di compatibilità ambientale.".
1. Agli oneri derivanti dal funzionamento del Comitato di cui all'articolo 12
comma 4 si provvede, ai sensi della legge regionale 4 giugno 1996 n. 25 (nuova
disciplina dei compensi ai componenti di collegi, commissioni e comitati
operanti presso la Regione), con gli stanziamenti iscritti al Capitolo 495
"Spese per compensi, gettoni di presenza, rimborso spese a componenti
commissioni, comitati ed altri organismi previsti da leggi regionali o statali"
dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale.
2. Agli oneri per gli esercizi successivi si provvede con i relativi bilanci.
La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge
della Regione Liguria.
Data a Genova, addì 30 dicembre 1998
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a) Raffinerie di petrolio greggio (escluse le imprese che producono
soltanto lubrificanti dal petrolio greggio), nonchè impianti di gassificazione e
di liquefazione di almeno 500 t giorno di carbone o di scisti bituminosi.
b) Centrali termiche ed altri impianti di combustione con potenza
termica di almeno 300 MW, nonchè centrali nucleari e altri reattori nucleari
(esclusi gli impianti di ricerca per la produzione e la lavorazione delle
materie fissili e fertili, la cui potenza massima non supera 1 KW di
durata permanente termica).
c) Impianti destinati esclusivamente allo stoccaggio definitivo o
all'eliminazione definitiva dei rifiuti radioattivi.
d) Acciaierie integrate di prima fusione della ghisa e dell'acciaio.
e) Impianti per l'estrazione di amianto, nonchè per il trattamento e la
trasformazione dell'amianto e dei prodotti contenenti amianto: per i prodotti di
amianto cemento una produzione annua di oltre 20.000 t di prodotti finiti, per
le guarnizioni di attrito una produzione annua di oltre 50 t di prodotti finiti
e per gli altri impieghi dell'amianto una utilizzazione annua di oltre 200 t.
f) Impianti chimici integrati.
g) Autostrade e vie di rapida comunicazione definite ai sensi
dell'accordo europeo sulle grandi strade di traffico internazionale del 15
novembre 1975; tronchi ferroviari per il traffico a grande distanza nonchè
aeroporti con piste di decollo e di atterraggio lunghe almeno 2100 metri.
h) Porti commerciali marittimi nonchè vie navigabili e porti per la
navigazione interna accessibili a battelli con stazza superiore a 1350 t.
i) Impianti eliminazione rifiuti tossici e nocivi mediante
incenerimento, trattamento chimico e stoccaggio a terra.
l) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare o
accumulare le acque in modo durevole, di altezza superiore a 10 m. e/o di
capacità superiore a 100.000 mc.
m) Costruzioni di terminali per il carico e lo scarico di idrocarburi e di
sostanze pericolose, nonchè realizzazione di condotte sottamarine per il
trasporto di tali sostanze.
n) Realizzazione di impianti per il trattamento delle morchie e delle
acque di zavorra e di lavaggio delle navi che trasportano idrocarburi e sostanze
pericolose.
o) Sfruttamento minerario della piattaforma continentale.
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a) Recupero di suoli dal mare per una quantità che superi i 10.000 mc..
b) Utilizzo non energetico di acque superficiali nei casi in cui la
derivazione superi i 1.000 litri al minuto secondo e di acque sotterranee nei
casi in cui la derivazione superi i 100 litri al minuto secondo.
c) Impianti industriali destinati:
1) alla fabbricazione di pasta per carta a partire dal legno o da altre
materie fibrose con capacità di produzione superiore a 100 tonnellate al giorno;
2) alla fabbricazione di carta e cartoni con capacità di produzione
superiore a 200 tonnellate al giorno.
d) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione e recupero di
prodotti chimici, produzione di antiparassitari, di prodotti farmaceutici, di
elastomeri e perossidi, di mastici, di pitture e vernici, di inchiostri da
stampa, per una capacità superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
e) Impianti di produzione di sapone e detergenti sintetici, di prodotti
per l'igiene del corpo e di profumeria per insediamenti produttivi di capacità
superiore alle 35.000 t/anno di materie prime lavorate.
f) Stoccaggio di prodotti chimici pericolosi, ai sensi della legge 29
maggio 1974 n. 256 e successive modificazioni, con capacitá complessiva
superiore a 40.000 tonnellate.
g) Impianti per la concia del cuoio e del pellame qualora la capacità
superi le 12 tonnellate di prodotto finito al giorno.
h) Porti turistici e da diporto quando lo specchio d'acqua è superiore
a 10 ha o le aree esterne interessate superano i 5 ha oppure i moli sono di
lunghezza superiore ai 500 metri.
i) Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o
trattamento chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II
bis punto D9 della direttiva 75/442/CEE, con capacità superiore a 100 tonnellate
al giorno.
l) Impianti di depurazione delle acque con potenzialità superiore a 100.000
abitanti equivalenti quali definiti all'articolo 2, punto 6 della direttiva
91/271/CEE.
m) Cave, attività minerarie e torbiere con più di 500.000 mc/anno di
materiale estratto o di un'area interessata superiore a 20 ha.
n) Dighe ed altri impianti destinati a trattenere, regolare od accumulare le
acque in modo durevole, a fini non energetici, di altezza superiore a 5 m e/o di
capacità superiore a 10.000 mc..
o) Impianti per la produzione di energia di nuova realizzazione o
ristrutturazione o riconversione con potenza termica superiore a 20 MW, non
ricompresi nell'allegato 1.
p) Impianti per l'allevamento intensivo di pollame o di suini con più
di:
1) 85.000 posti per polli da ingrasso o 60.000 posti per galline;
2) 3.000 posti per suini da produzione (di oltre 30 Kg.) o 900 posti
per scrofe.
q) Gasdotti, oleodotti o conduttore per prodotti chimici, di diametro
superiore a 800 mm e di lunghezza superiore a 40 Km..
r) Estrazione di petrolio e gas naturale a fini commerciali, per un
quantitativo estratto superiore a 500 tonnellate al giorno per il petrolio e a
500.000 mc al giorno per il gas naturale.
s) Costruzione di elettrodotti aerei con un voltaggio di 220 KV o
superiore, di lunghezza superiore a 15 km..
t) Stazioni di trasferimento di rifiuti con capacità superiore a 200
t/giorno.
u) Discariche di rifiuti urbani ed assimilabili con una capacità
superiore a 100.000 mc..
v) Discariche di rifiuti speciali, ad esclusione delle discariche per
inerti, con capacità sino a 100.000 mc..
z) Centri di stoccaggio provvisori dei rifiuti speciali con potenzialità superiore a 150.000 mc..
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1 Agricoltura, silvicoltura ed acquacoltura.
1a) Progetti di ricomposizione rurale che interessano una superficie
superiore a 200 ha;
1b) Progetti volti a destinare terre incolte o estensioni seminaturali
alla coltivazione agricola intensiva con superficie superiore a 10 ha;
1c) Progetti di gestione delle risorse idriche per l'agricoltura, compresi i
progetti di irrigazione e di drenaggio delle terre;
1d) Primi rimboschimenti e disboscamento a scopo di conversione ad un
altro tipo di sfruttamento del suolo;
1e) Impianti di allevamento intensivo di animali, tranne quanto
indicato nell'allegato 2;
1f) Pescicoltura intensiva.
2 Industria estrattiva.
2a) Cave, attività minerarie a cielo aperto e torbiere, tranne quanto
indicato nell'allegato 2;
2b) Attività mineraria, sotterranea;
2c) Estrazione di minerali mediante dragaggio marino o fluviale;
2d) Impianti di superficie dell'industria di estrazione di carbon
fossile, di petrolio, di gas naturale e di minerali metallici nonchè di scisti
bituminosi.
3 Industria Energetica.
3a) Impianti industriali per la produzione di energia elettrica, vapore
ed acqua calda con potenza termica complessiva superiore a 20 MW;
3b) Impianti industriali per il trasporto di gas, vapore e acqua calda;
trasporto di energia elettrica mediante linee aeree con tensione nominale
d'esercizio superiore a 150 KV mediante linee aeree con lunghezza superiore a 3
Km;
3c) Stoccaggio in superficie di gas naturale superiore a 1000 mc istantanei;
3d) Stoccaggio di gas combustibile in serbatoi sotterranei superiori a
5000 tonnellate istantanee;
3e) Stoccaggio in superficie di combustibili fossili superiori a 5000
tonnellate istantanee;
3f) Agglomerazione industriale di carbon fossile e lignite;
3g) Impianti per la produzione di energia idroelettrica con potenza superiore
a 200 KW;
3h) Impianti di produzione di energia mediante lo sfruttamento del
vento con potenza superiore a 20 MW.
4 Produzione e trasformazione dei metalli.
4a) Impianti di produzione di ghisa o acciaio (fusione primaria o
secondaria) compresa la relativa colata continua di capacità superiore a 2,5
tonnellate all'ora;
4b) Impianti destinati alla trasformazione di metalli ferrosi mediante:
- laminazione a caldo con capacità superiore a 20 tonnellate di acciaio
grezzo all'ora;
- forgiatura con magli la cui energia di impatto supera 50 KJ per maglio e
allorchè la potenza calorifera è superiore a 20 MW;
- applicazione di strati protettivi di metallo fuso con una capacità di
trattamento superiore a 2 tonnellate di acciaio grezzo all'ora;
4c) Fonderie di metalli ferrosi con una capacità di produzione
superiore a 20 tonnellate al giorno;
4d) Impianti di fusione e lega di metalli non ferrosi, esclusi i
metalli preziosi, compresi i prodotti di recupero (affinazione, formatura in
fonderia, ecc.) con una capacità di fusione superiore a 10 tonnellate per il
piombo e il cadmio o a 50 tonnellate per tutti gli altri metalli al giorno;
4e) Impianti per il trattamento di superficie di metalli e materie
plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate
al trattamento abbiano un volume superiore a 30 mc;
4f) Costruzione e montaggio di autoveicoli e costruzione dei relativi motori;
4g) Cantieri navali di superficie complessiva superiore a 2 ha;
4h) Impianti per la costruzione e riparazione di aeromobili;
4i) Costruzione di materiale ferroviario che superi 10.000 mq di
superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
4k) Impianti di arrostimento e sinterizzazione di minerali metallici;
4j) Fabbricazione e confezionamento esplosivi.
5 Industria dei prodotti minerali.
5a) Cokerie (distillazione a secco del carbone);
5b) Impianti destinati alla fabbricazione di cemento in forni rotativi
la cui capacità di produzione supera 500 tonnellate al giorno oppure di calce
viva in forni rotativi la cui capacità di produzione supera 50 tonnellate al
giorno, o in altri tipi di forni aventi una capacità di produzione di oltre 50
tonnellate al giorno;
5c) Impianti destinati alla produzione di amianto e alla fabbricazione di
prodotti a base di amianto non ricompresi negli altri allegati;
5d) Impianti per la fabbricazione del vetro, compresi quelli destinati
alla produzione di fibre di vetro con capacità di fusione di oltre 10.000
tonnellate all'anno;
5e) Impianti per la fusione di sostanze minerali, compresi quelli destinati
alla produzione di fibre minerali;
5f) Fabbricazione di prodotti ceramici mediante cottura: in particolare
tegole, mattoni refrattari, piastrelle, gres e porcellane.
6 Industria Chimica.
6a) Trattamento di prodotti intermedi e fabbricazione di prodotti chimici con
capacità complessiva superiore a 1000 t.;
6h) Produzione di antiparassitari e di prodotti farmaceutici, di
pitture e vernici, di elastomeri e perossidi con potenzialità superiore a 10.000
tonn/anno di materie prime lavorate;
6c) Impianti di stoccaggio di petrolio, prodotti petrolchimici e chimici.
7 Industria dei prodotti alimentari.
7a) Fabbricazione di oli e grassi vegetali e animali con una capacità di
produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
7b) Fabbricazione di conserve di prodotti animali e vegetali con una
capacità di produzione di prodotti finiti di oltre 75 tonnellate al giorno;
7c) Fabbricazione di prodotti lattiero-caseari con capacità di lavorazione
superiore a 200 tonnellate al giorno su base annua;
7d) Industria della birra e del malto con capacità di produzione
superiore a 500.000 hl/anno;
7e) Fabbricazione di dolciumi e sciroppi che superi 50.000 mc/anno di volume;
7f) Impianti per la macellazione di animali aventi una capacità di
produzione di carcasse superiore a 50 tonnellate al giorno ed impianti per
l'eliminazione o il recupero di carcasse e di residui di animali con una
capacità di trattamento di oltre 10 tonnellate al giorno;
7g) Industrie per la produzione della fecola;
7h) Stabilimenti per la produzione di farina di pesce e di olio di
pesce con capacità di lavorazione superiore a 50.000 q/anno di prodotto
lavorato;
7i) Zuccherifici.
8 Industria tessile, del cuoio, del legno e della carta.
8a) Impianti industriali destinati alla fabbricazione di carta e cartoni, di
capacità superiore a 50 tonnellate al giorno;
8b) Impianti per il pretrattamento (operazioni di lavaggio,
imbianchimento, mercerizzazione) o la tintura di fibre o di tessili, la cui
capacità di trattamento supera le 10 tonnellate al giorno;
8c) Impianti per la concia delle pelli e del pellame qualora la capacità
superi le 5 tonnellate di prodotto finito al giorno;
8d) Impianti per la produzione e la lavorazione di cellulosa.
9 Industria della gomma.
9a) Fabbricazione e trattamento di prodotti a base di elastomeri con almeno
25.000 tonnellate/anno di materie prime lavorate.
10 Progetti di infrastruttura.
10a) Progetti di:
sviluppo di nuove aree industriali o cambiamento d'uso di aree che, pur non
prevedendo l'installazione di impianti di cui ad altri punti del presente
allegato, abbiano estensione superiore a 5 ha;
interventi in aree di riconversione per superfici superiori a 2 ha;
10b) Progetti di riassetto urbano, compresa la costruzione di centri
commerciali e parcheggi, quali:
centri ospedalieri, centri fieristici o direzionali, complessi alberghieri
con ingombro superiore a 40.000 mc in volume edificato o superficie trasformata
superiore a 3 ha, centri commerciali con ingombro superiore a 30.000 mc in
volume edificato o superficie trasformata superiore a 2 ha;
interventi di edilizia residenziale comportanti edificazioni superiori a
70.000 mc in nuovo volume edificato o superficie territoriale trasformata,
escluse le sistemazioni, superiore a 5 ha. Nel caso gli interventi di cui
ed punto 10b) siano previsti in un PUC per il quale sia stata valutata
positivamente la sostenibilità ambientale con le modalità di cui all'art. 39
comma 6 l.r. 36/97 non sono più soggetti a VIA. In tal caso risultano soggetti a
VIA, limitatamente ai quadri di riferimento progettuale ed ambientale, solo i
progetti di sviluppo di aree urbane, nuove o in estensione, interessanti
superfici superiori ai 40 ha o i progetti di sviluppo urbano all'interno di aree
urbane esistenti che interessano superfici superiori ai 10 ha.
10c) Costruzione di ferrovie, di piattaforme intermodali e di terminaIi
intermodali;
10c) Costruzione di aerodromi;
10d) Costruzione o ampliamento di:
porti, impianti portuali, porti di pesca, porti turistici e porti rifugio;
strade:
a) extraurbane principali e secondarie, e relative gallerie, con
lunghezza superiore a 5 km;
b) urbane con lunghezza superiore a 3 km;
10f) Costruzione di vie navigabili interne, opere di canalizzazione e di
regolazione di corsi d'acqua;
10g) Dighe e altri impianti destinati a trattenere le acque o ad accumularle
in modo durevole, superiori a 1000 mc e altezza superiore a 5 m;
10h) Derivazione ed opere connesse di acque superficiali che prevedano
derivazioni superiori a 200 litri al minuto secondo o di acque sotterranee che
prevedano derivazioni superiori a 50 litri al minuto secondo;
10i) Tramvie, metropolitane sopraelevate e sotterranee, funivie o linee
simili di tipo particolare esclusivamente o principalmente adibite al trasporto
di persone;
10k) Installazione di oleodotti e gasdotti superiori a 5 km, escluse le reti
all'interno dei centri abitati;
10j) Opere costiere destinate a combattere l'erosione e lavori
marittimi volti a modificare la costa mediante la costruzione, per esempio, di
dighe, moli, gettate e altri lavori di difesa dal mare, esclusa la manutenzione
e la ricostruzione di tali opere, recupero di terre dal mare;
10l) Installazione di acquedotti a lunga distanza superiori ai 20 Km.;
10m) Progetti di estrazione e di ricarica delle acque freatiche non
ricompresi negli altri allegati;
10n) Opere di trasferimento di risorse idriche tra bacini imbriferi non
ricompresi negli altri allegati.
11 Altri progetti.
11a) Piste permanenti per corse e prove di veicoli a motore;
11b) Impianti di smaltimento di rifiuti:
- Impianti relativi alle operazioni di cui all'allegato B lettere D2,
D3, D4 e da D6 a D12 del DL.vo 22/1997 con capacità complessiva superiore a
10t/giorno;
- Discariche di rifiuti con una capacità complessiva superiore a
100.000 mc escluse quelle di competenza statale;
- Centri di stoccaggio di rifiuti speciali con capacità massima superiore a
30.000 mc (operazioni di cui all'Allegato B del Dlvo 22/1997, lettere D13, D14 e
D15);
- Impianti di smaltimento dei rifiuti mediante incenerimento o trattamento
chimico di rifiuti non pericolosi, quali definiti nell'allegato II bis lettera
D9 della direttiva 75/44/CEE;
- Attività di recupero di cui all'articolo 33 del decreto legislativo
22/1997;
11c) Impianti di depurazione delle acque reflue con potenzialità superiore a
10.000 abitanti equivalenti;
11d) Depositi di fanghi;
11e) Immagazzinamento di rottami di ferro, comprese le carcasse di veicoli;
11f) Banchi di prova per motori, turbine e reattori quando l'area
impegnata supera i 500 mq;
11g) Impianti per la produzione di fibre minerali artificiali che
superino 5.000 mq di superficie impegnata o 50.000 mc di volume;
11h) impianti per il recupero o la distruzione di sostanze esplosive;
11i) Piste da sci, impianti di risalita, funivie e strutture connesse;
11k) Campi da golf;
11j) Villaggi di vacanza e complessi alberghieri situati fuori dalle zone
urbane e strutture connesse:
- campeggi o villaggi turistici di superficie superiore a 3 ha;
- centri turistici residenziali ed esercizi alberghieri con oltre 300 posti
letto o volume edificato superiore a 25.000 mc;
11l) Terreni da da campeggio e caravaning a carattere permanente superiori a
3 ha;
11m) Parchi tematici
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1. Descrizione del progetto, comprese in particolare:
- una descrizione delle caratteristiche fisiche dell'insieme del progetto e
delle esigenze di utilizzazione del suolo durante le fasi di costruzione e di
funzionamento;
- una descrizione delle principali caratteristiche dei processi produttivi,
con l'indicazione della natura e delle quantità dei materiali impiegati;
- la descrizione della tecnica prescelta, con riferimento alle migliori
tecniche disponibili a costi non eccessivi, e delle altre tecniche previste per
prevenire le emissioni degli impianti e per ridurre l'utilizzo delle risorse
naturali, confrontando le tecniche prescelte con le migliori tecniche
disponibili;
- una valutazione del tipo e della quantità dei residui e delle emissioni
previsti (inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo, rumore, vibrazioni,
luce, calore, radiazioni, ecc.) risultanti dall'attività del progetto proposto;
- le relazioni tra il progetto e gli strumenti di programmazione e di
pianificazione vigenti.
2. Illustrazione delle principali soluzioni alternative possibili, con
indicazione dei motivi principali della scelta compiuta dal committente tenendo
conto dell'impatto sull'ambiente.
3. Analisi della qualità ambientale con riferimento alle componenti
dell'ambiente potenzialmente soggette ad un impatto importante del progetto
proposto, con particolare riferimento alla popolazione, alla fauna e alla flora,
al suolo, all'acqua, all'aria, ai fattori climatici, ai beni materiali, compreso
il patrimonio architettonico e archeologico, al paesaggio e all'interazione tra
questi fattori.
4. Descrizione dei probabili effetti rilevanti, positivi e negativi, del
progetto proposto sull'ambiente:
- dovuti all'esistenza del progetto;
- dovuti all'utilizzazione delle risorse naturali;
- dovuti all'emissione di inquinanti, alla creazione di sostanze nocive
e allo smaltimento dei rifiuti, con la menzione da parte del committente dei
metodi di previsione utilizzati per valutare gli effetti sull'ambiente.
5. Una descrizione delle misure previste per evitare, ridurre e se possibile
compensare rilevanti effetti negativi del progetto sull'ambiente.
6. Un riassunto non tecnico delle informazioni trasmesse sulla base dei punti
precedenti.
7. Un sommario delle eventuali difficoltà (lacune tecniche o mancanza di conoscenze) incontrate dal committente nella raccolta dei dati richiesti.
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1. Caratteristiche
Le caratteristiche del progetto devono essere prese in considerazione in
particolare in rapporto ai seguenti elementi:
- dimensione del progetto (superfici, volumi, potenzialità);
- utilizzazione delle risorse naturali;
- produzione di rifiuti;
- inquinamento e disturbi ambientali;
- rischio di incidenti;
- impatto sul patrimonio naturale e storico, tenuto conto della
destinazione delle zone che possono essere danneggiate (in particolare zone
turistiche, urbane o agricole).
2. Ubicazione del progetto.
La sensibilità ambientale delle zone geografiche che possono essere
danneggiate dal progetto deve essere presa la considerazione, tenendo conto in
particolare dei seguenti elementi:
- la qualità e la capacità di rigenerazione delle risorse naturali della
zona;
- la capacità di carico dell'ambiente naturale, con particolare attenzione
alle seguenti zone:
a) zone costiere;
b) zone montuose e forestali;
c) zone nelle quali gli standard di qualità ambientale della
legislazione comunitaria sono già superati;
d) zone a forte densità demografica;
e) paesaggi importanti dal punto di vista storico, culturale e
archeologico;
f) aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle acque pubbliche;
g) effetti dell'opera sulle limitrofe aree naturali protette.
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1) Lo "screening" è l'operazione in base alla quale viene valutato se le
caratteristiche del progetto, le sue dimensioni, la sua localizzazione, rispetto
a criteri predefiniti, possano produrre un impatto ambientale significativo.
Utilizzando tale strumento metodologico la struttura regionale competente
assume sullo specifico piano o progetto, caso per caso, la decisione se debba
essere effettuato lo svolgimento della procedura di V.I.A., sulla base di una
relazione con i contenuti di cui all'allegato 5.
2) lo "scoping" è la fase successiva allo screening, che si attua una volta
definita la necessità dello svolgimento di una procedura di V.I.A., al fine di
identificare gli argomenti che devono essere considerati nello Studio di Impatto
Ambientale (S.I.A.). Lo strumento scoping è quindi teso ad individuare, in
contraddittorio tra struttura regionale competente e proponente, quali
informazioni devono essere fornite nello SIA, ed in particolare l'individuazione
degli impatti ambientali, specialmente quelli importati, i tipi di alternative
da considerare, le misure per mitigare gli impatti. Nella fase di scoping
vengono considerate informazioni relative a:
il tipo di progetto che si intende realizzare;
le caratteristiche e le motivazioni dell'opera;
la relazione con gli strumenti di pianificazione e di programmazione
esistenti;
le aree interessate con una breve descrizione dello stato di fatto delle
risorse e dei vincoli;
le alternative (progettuali e di localizzazione) da analizzare;
i metodi di analisi e prevenzione degli impatti che si intendono utilizzare;
i componenti, i fattori e il tipo di dati da utilizzare;
la previsione di massima degli impatti ed in particolare degli impatti
chiave;
le possibilità di mitigare o eliminare gli impatti;
la normativa specifica di riferimento;
l'elenco degli atti autorizzativi necessari per la realizzazione del piano o
progetto.
3) il "monitoraggio" è la fase di controllo e verifica dell'esattezza delle previsioni sugli impatti attesi contenute negli SIA, effettuata, dopo la decisione concernente l'impatto ambientale, sulla realizzazione dell'opera o intervento.
RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:1998
___Num:0038
___Boll__Uff__Num:1
___Boll__Uff__Anno:1999