LEGGE REGIONALE 3 maggio 2002 n. 19

BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 08/05/2002 n. 08

LEGGE N.19 del 2002 - Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente.

Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente.

Il Consiglio regionale ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Modifiche alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36)

1.

Alla legge regionale 4 settembre 1997 n. 36 (legge urbanistica regionale) sono apportate le modificazioni contenute negli articoli seguenti e relative ai procedimenti concertativi ed al riparto delle competenze regionali e provinciali sugli strumenti urbanistici assoggettati alla legislazione previgente.

Articolo 2

(Modifiche all’articolo 57)

1.

Al comma 1 dell’articolo 57, dopo le parole "nonché i PUO" sono aggiunte le seguenti: "e gli strumenti di programmazione negoziale del territorio previsti dalla vigente legislazione".

2.

Al comma 2 dell’articolo 57 dopo le parole "ai sensi del comma 1" sono aggiunte le seguenti: "ovvero dall’Amministrazione che assume l’iniziativa onde garantire il perseguimento degli obiettivi indicati negli atti programmatori e pianificatori di competenza".

3.

Alla lettera a) del comma 4 dell’articolo 57 sono apportate le seguenti modifiche:

le parole: ", previa acquisizione del parere del rispettivo organo tecnico consultivo, ove prevista," sono soppresse;

la parola: "sessanta" è sostituita dalla seguente: "trenta".

4.

Alla lettera d) del comma 4 dell’articolo 57 le parole: ", previa acquisizione del parere dei propri organi consultivi, ove prevista" sono soppresse.

Articolo 3

(Modifiche all’articolo 58)

1.

Al comma 1 dell’articolo 58 sono apportate le seguenti modifiche:

dopo le parole "dei piani territoriali di livello regionale, provinciale e comunale" sono aggiunte le seguenti: "ovvero di altri piani e programmi di iniziativa pubblica";

dopo le parole "si promuova" sono aggiunte le seguenti: ", anche a seguito di istanza di un soggetto privato,";

le parole "ai sensi dell’articolo 27 della legge 8 giugno 1990 n. 142 (ordinamento delle autonomie locali) e successive modificazioni e integrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell’articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 (testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali),".

2.

I commi 2 e 3 dell’articolo 58 sono sostituiti dai seguenti:

"2.

L’accordo di programma può riguardare anche esclusivamente opere od interventi di natura privata purché il ricorso a tale procedimento sia individuato e definito nei piani e nei programmi di cui al comma 1, anche soltanto adottati, ovvero l’interesse pubblico dell’iniziativa sia comunque certificato, da parte dell’Amministrazione promotrice, all’atto di promozione dell’accordo di programma ai sensi del comma 5.

3.

Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 2, può farsi ricorso all’accordo di programma per opere od interventi di natura privata ove gli stessi non costituiscano l’oggetto principale dell’accordo stesso.".

3.

Il comma 5 dell’articolo 58 è sostituito dal seguente:

"5.

L’Amministrazione che promuove un accordo di programma deve acquisire l’assenso dell’organo competente in relazione al contenuto dell’accordo prima dell’effettuazione della conferenza referente. Le Amministrazioni che partecipano al suddetto accordo devono acquisire l’assenso del rispettivo organo competente prima dell’effettuazione della conferenza deliberante.".

4.

Il comma 6 dell’articolo 58 è sostituito dal seguente:

"6. Con l’accordo di programma possono anche essere approvati:

a)

PUO;

b)

varianti al PTR, anche nelle sue specificazioni settoriali o di ambito;

c)

varianti al PTC provinciale;

d)

varianti al PUC.".

5.

Il comma 7 dell’articolo 58 è sostituito dal seguente:

"7. Qualora l’accordo di programma comporti gli effetti urbanistico-territoriali di cui al comma 6:

a)

gli atti presentati nel corso della seduta della conferenza referente unitamente al relativo verbale sono depositati, a cura dei Comuni interessati, a libera visione del pubblico per trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all’albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo, ai fini della eventuale presentazione, entro lo stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

b)

le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all’Ente promotore per la sottoposizione delle stesse alla decisione della conferenza in sede deliberante;

c)

la sottoscrizione dell’accordo da parte del Presidente della Regione, del Presidente della Provincia e del Sindaco è preceduta dall’assenso dei rispettivi organi competenti;

d)

l’assenso comunale di cui alla lettera c) assorbe la deliberazione prevista dalla lettera b);

e)

la sottoscrizione dell’accordo comprende tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell’accordo. A tal fine, in sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione dell’Accordo stesso;

f)

dell’avvenuta conclusione dell’accordo di programma è data notizia mediante avviso recante l’indicazione della sede di deposito degli atti di pianificazione con esso approvati, da pubblicarsi nel B.U.R.L. e da divulgarsi con ogni altro mezzo ritenuto idoneo a cura dell’Amministrazione promotrice.".

6.

Il comma 9 dell’articolo 58 è soppresso.

7.

Al comma 11 dell’articolo 58 le parole "di cui all’articolo 27 della l. 142/1990 e successive modificazioni e integrazioni," sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell’articolo 34 del d.lgs. 267/2000,".

Articolo 4

(Modifiche all’articolo 59)

1.

Il comma 1 dell’articolo 59 è sostituito dal seguente:

"1.

Il procedimento semplificato di cui agli articoli 14, 14 bis e 14 ter della legge 7 agosto 1990 n. 241 (nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modificazioni e integrazioni è applicabile, anche a seguito di istanza di un soggetto privato, per l’approvazione di progetti di opere e di interventi che comportino adeguamenti al PUC di cui all’articolo 43, comma 1, o varianti allo stesso di cui all’articolo 44, ovvero modifiche a tale piano non ancora approvato.".

2.

Dopo il comma 1 dell’articolo 59 sono inseriti i seguenti:

"1

bis. Il procedimento di conferenza di servizi di cui al comma 1 può trovare applicazione per l’approvazione di PUO prescritti dal PUC, anche comportanti le varianti al PUC di cui al medesimo comma 1.

1

ter. Nei casi previsti nei commi 1 e 1 bis possono essere proposte anche varianti al vigente PTCP.".

3.

Il comma 2 dell’articolo 59 è sostituito dal seguente:

"2. Nel caso in cui la conferenza di servizi di cui al comma 1 sia indetta per l’approvazione di progetti in variante al PUC o al PTCP ovvero per l’approvazione di PUO:

a)

l’indizione della conferenza deve essere preceduta dal preventivo assenso dell’organo competente in relazione all’oggetto della conferenza stessa;

b)

la deliberazione di cui alla lettera a) e gli atti presentati nel corso della conferenza di servizi in seduta referente, sono depositati a cura del Comune interessato a libera visione del pubblico per un periodo di tempo stabilito dal Comune stesso tra quindici e trenta giorni consecutivi, previo avviso affisso all’albo pretorio e divulgato con ogni altro mezzo ritenuto idoneo ai fini dell’eventuale presentazione, nello stesso periodo, di osservazioni da parte di chiunque vi abbia interesse;

c)

le osservazioni vengono presentate al Comune interessato il quale le istruisce e, previa deliberazione del Consiglio comunale, le rimette all’Amministrazione che ha indetto la conferenza per la loro sottoposizione alla decisione della conferenza medesima in seduta deliberante;

d)

la conferenza in sede deliberante è convocata entro il termine all’uopo stabilito nella conferenza referente e comunque non oltre il termine di novanta giorni decorrenti dalla data di svolgimento di detta seduta;

e)

l’Amministrazione indicente nel caso in cui il progetto da approvarsi risulti sostanzialmente modificato rispetto a quello presentato nella conferenza referente, deve acquisire, prima della conferenza deliberante, l’assenso dell’organo competente;

f)

l’assenso comunale di cui alla lettera e) può assorbire anche la deliberazione prevista dalla lettera c);

g)

ove il progetto nel corso della concertazione venga sostanzialmente modificato, rispetto a quello presentato nella conferenza referente, per esigenze di tutela della salute, dell’incolumità pubblica, del paesaggio e dell’ambiente, l’Amministrazione indicente non è tenuta a riacquisire, prima della conferenza deliberante, l’assenso dell’organo competente;

h)

le Amministrazioni che partecipano ad una conferenza di servizi devono assicurare che i propri rappresentanti intervengano alla seduta della conferenza deliberante muniti di preventivo assenso dei rispettivi organi competenti sul progetto da approvarsi.".

4.

Il comma 3 dell’articolo 59 è sostituito dal seguente:

"3.

Le determinazioni assunte dalla conferenza in sede deliberante comprendono tutti gli assensi, nulla-osta, autorizzazioni, concessioni e pareri di natura urbanistica, paesistica, ambientale cui siano sottoposte le opere oggetto dell’accordo. In sede di conferenza deliberante, i rappresentanti delle Amministrazioni competenti devono disporre degli atti formali necessari, assunti nel rispetto dei termini concordati per la conclusione della conferenza stessa.".

Articolo 5

(Modifiche all’articolo 60)

1.

Il comma 1 dell’articolo 60 è sostituito dal seguente:

"1.

In sede di conferenza deliberante approvativa dei progetti a norma degli articoli 57, 58 e 59, è dichiarata, ove occorra e ne sussistano i presupposti e le condizioni, la pubblica utilità nonché la indifferibilità ed urgenza delle relative opere in conformità alle leggi vigenti in materia.".

2.

Al comma 2 dell’articolo 60 le parole "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "un anno".

Articolo 6

(Sostituzione di articoli)

1.

Gli articoli 69, 70, 71, 72 e 73 sono sostituiti dal seguente:

"Articolo 69

(Varianti al Piano territoriale di coordinamento paesistico)

1.

Il PTCP, per motivate ragioni, può essere variato su iniziativa della Regione, o su proposta delle Province o dei Comuni, in sede di approvazione di piani urbanistici o territoriali, o di progetti, o in sede di stipula di accordi di programma o di intese, ovvero nell’ambito di conferenze di servizi di cui alla legge regionale 24 marzo 1999 n. 9 e successive modifiche, di rispettiva competenza.

2.

L’approvazione delle varianti al PTCP è riservata alla Regione ed è soggetta alle procedure stabilite dalla presente legge con riferimento al rispettivo atto di pianificazione od al procedimento concertativo in cui sono previste. L’approvazione di tali varianti è preceduta dalla acquisizione del nulla-osta del Consiglio regionale, ove le medesime varianti non siano di mera precisazione di confini e riguardino aree assoggettate ai seguenti regimi normativi del livello locale:

a)

di trasformazione, relativamente a tutti gli assetti;

b)

di conservazione, relativamente a tutti gli assetti;

c)

di mantenimento, limitatamente alle aree non insediate di cui si proponga il passaggio al regime normativo di trasformabilità dell’assetto insediativo.

3.

Il Consiglio regionale rilascia il nulla-osta entro trenta giorni dal ricevimento degli atti da parte della Giunta regionale.

4.

Nelle procedure per l’approvazione delle varianti di cui ai precedenti commi sono coinvolti soltanto gli enti territorialmente interessati.

5.

La Regione nel rendere le proprie valutazioni può disporre che gli interventi in attuazione delle previsioni oggetto delle varianti al PTCP di cui sopra, nonché gli interventi che comportino rilevanti trasformazioni in aree sottoposte a vincolo paesistico-ambientale, siano sottoposti ad obbligo di approvazione regionale, comprensiva del rilascio dell’autorizzazione paesistico-ambientale.".

Articolo 7

(Modifiche agli articoli 75, 76, 84 e 85)

1.

I riferimenti agli articoli 70, 71, 72 e 73, contenuti negli articoli 75, comma 3, 76 comma 1, lettera c), 84, comma 1, 85, comma 2, lettera b) della l.r. 36/1997 sono da intendere all’articolo 69 della legge medesima.

Articolo 8

(Modifiche all’articolo 84)

1.

Il comma 1 dell’articolo 84 è sostituito dal seguente:

"1. Le disposizioni di cui agli articoli 58 e 61 possono essere applicate ad accordi di programma od intese ai sensi dell’articolo 81 del D.P.R. 616/1977 e successive modificazioni, aventi ad oggetto:

a)

strumenti urbanistici attuativi;

b)

varianti ai vigenti PTC;

c)

varianti al PTC Provinciale;

d)

varianti agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente.".

2.

Il comma 2 dell’articolo 84 è sostituito dal seguente:

"2. Le disposizioni degli articoli 59 e 60 relative alle conferenze di servizi possono essere applicate anche ove i progetti di opere o di interventi:

a)

propongano varianti parziali agli strumenti urbanistici generali approvati o in corso di approvazione a norma della legislazione previgente;

b)

richiedano l’approvazione di strumenti urbanistici attuativi, anche in variante contestuale o connessa ai vigenti strumenti urbanistici generali ai sensi della legge regionale 8 luglio 1987 n. 24 (disposizioni per lo snellimento delle procedure urbanistiche in attuazione della legge 28 febbraio 1985 n. 47 e disciplina degli strumenti urbanistici attuativi) e successive modificazioni e integrazioni, ovvero comportanti anche modifiche agli strumenti urbanistici generali in corso di approvazione.".

Articolo 9

(Sostituzione dell’articolo 85)

1.

L’articolo 85 è sostituito dal seguente:

"Articolo 85

(Competenze regionali e provinciali relative agli strumenti urbanistici comunali assoggettati alla legislazione previgente)

1.

Sono trasferite alle Province le funzioni di:

a)

approvazione delle varianti parziali ai vigenti strumenti urbanistici generali, ad esclusione di quelle riservate all’approvazione regionale a norma del comma 3, lettere b), c) e d);

b)

approvazione degli strumenti urbanistici attuativi ricadenti negli ambiti di interesse regionale e delle eventuali varianti ai vigenti strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali, ad esclusione degli strumenti di cui al comma 3, lettera c);

c)

accoglimento delle istanze di nulla osta al rilascio di titoli edilizi in deroga;

d)

controllo degli strumenti urbanistici attuativi non ricadenti negli ambiti di interesse regionale, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali.

2.

Sono subdelegate alle Province le funzioni regionali di rilascio delle autorizzazioni paesistico-ambientali nei confronti delle opere pubbliche o di interesse pubblico per la cui realizzazione venga attivato il procedimento di variante agli strumenti urbanistici generali nonché venga presentata istanza di nulla-osta al rilascio di titolo edilizio in deroga.

3.

Residuano alla Regione le funzioni di:

a)

approvazione degli strumenti urbanistici generali di cui all’articolo 81, comma 1, lettere a) e b);

b)

approvazione delle varianti parziali agli strumenti urbanistici generali:

1) espressamente riservate alla competenza regionale da leggi speciali o di settore;

2) soggetti a revisione decennale ai sensi della l.r. 30/1992 ad esclusione delle varianti di esclusivo interesse locale di cui all’articolo 6 della stessa legge;

3) comportanti anche varianti al PTCP od agli altri PTC di cui alla l.r. 39/1984 e successive modifiche;

c)

approvazione degli strumenti urbanistici attuativi di interesse regionale individuati dai vigenti PTC e delle varianti agli strumenti urbanistici generali da essi proposte, con contestuale rilascio delle pertinenti autorizzazioni di massima paesistico-ambientali;

d)

approvazione di tutte le varianti parziali agli strumenti urbanistici generali i cui atti siano già stati trasmessi alla Regione prima dell’entrata in vigore della presente legge.

4.

Salvo quanto disposto dai commi precedenti e dall’articolo 82, i contenuti ed i procedimenti di formazione degli atti di cui al presente articolo restano disciplinati dalla previgente legislazione in materia.".

Articolo 10

(Abrogazione del parere del Comitato della Programmazione)

1.

Il parere del Comitato della Programmazione previsto dagli articoli 14 commi 1 e 4, 15 comma 6, 16 comma 4 e 79 comma 2 lettera b) è soppresso.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova, addì 3 maggio 2002

IL PRESIDENTE

Sandro Biasotti

 

 


RIFERIMENTI DOCUMENTO PER BANCA DATI:
___Anno:2002
___Num:0019
___Boll__Uff__Num:08
___Boll__Uff__Anno:2002