D.P.R. 20 ottobre 1998, n. 447 "Schema
di regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione per
la realizzazione di impianti produttivi, per il loro ampliamento,
ristrutturazione e riconversione, per l'esecuzione di opere interne ai
fabbricati nonché per la determinazione delle aree destinate agli
insediamenti produttivi" (pubblicato sulla G.U. serie
generale n.301 del 28/12/98)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
VISTO l'articolo 87 della Costituzione; VISTO
l'articolo 20 della legge 17 marzo 1997, n.59, allegato 1, nn.26, 42, 43,
e 50; VISTA la legge 17 agosto 1942, n.1150, e successive
modificazioni; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 19
marzo 1956, n.303, e successive modificazioni; VISTA la legge 5
novembre 1971, n.1086, e successive modificazioni; VISTA la legge 28
gennaio 1977, n.10, e successive modificazioni; VISTO il decreto del
Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n.616; VISTA la legge 12
agosto 1977, n.675; VISTA la legge 23 dicembre 1996 n.662; VISTO il
decreto legge 27 giugno 1985, n.312, convertito, con modificazioni, dalla
legge 8 agosto 1985, n.431; VISTA la legge 8 luglio 1986,
n.349; VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988,
n.175; VISTA la legge 9 gennaio 1991, n.10; VISTO il decreto-legge
20 maggio 1993, n.149, convertito, con modificazioni, dalla legge 19
luglio 1993, n.237; VISTO il decreto legge 10 giugno 1994, n.357,
convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n.489; VISTO
il decreto legge 20 giugno 1994, n.396, convertito con modificazioni,
dalla legge 3 agosto 1994, n.481; VISTA la legge 26 ottobre 1995,
n.447; VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112; VISTA la
legge 24 aprile 1998, n.128; VISTO l'articolo 17, comma 2, della legge
23 agosto 1988, n.400; VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio
dei Ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 1998; SENTITA la
Conferenza Unificata ai sensi dell'art. 9, comma 3, del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n.281; ACQUISITO il parere delle competenti
Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della
Repubblica; UDITO il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla
Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del
.............; VISTA la deliberazione del Consiglio dei Ministri,
adottata nella riunione del ..................; SULLA PROPOSTA del
Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione
pubblica e gli affari regionali, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dell'ambiente, dei
lavori pubblici e dei beni culturali ed ambientali;
E M A N A il seguente regolamento:
CAPO
I PRINCIPI ORGANIZZATIVI E PROCEDIMENTALI
Art.
1 (Ambito di applicazione)
1. Il presente regolamento ha per oggetto la
localizzazione degli impianti produttivi di beni e servizi, la loro
realizzazione, ristrutturazione, ampliamento, cessazione, riattivazione e
riconversione dell'attività produttiva, nonché l'esecuzione di opere
interne ai fabbricati adibiti ad uso di impresa. 2. Le regioni, ai
sensi degli articoli 3, comma 5, e 6, comma 1, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n.112, stabiliscono forme di coordinamento e raccordo per la
diffusione delle informazioni da parte dello sportello unico degli enti
locali. 3. E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 27 del decreto
legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Restano disciplinate, ai sensi degli
articoli 18 e 21 della legge 24 aprile 1998, n. 128, le competenze e le
procedure relative al controllo dei pericoli di incidenti rilevanti
connessi con determinate sostanze pericolose e alla prevenzione e
riduzione dell'inquinamento e, nelle more della loro attuazione, dalla
normativa vigente.
Art. 2 (Individuazione delle aree da destinare agli
insediamenti produttivi)
1. La individuazione delle aree da destinare
all'insediamento di impianti produttivi, in conformità alle tipologie
generali e ai criteri determinati dalle regioni, ai sensi dell'articolo
26, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, è effettuata dai comuni.
Qualora tale individuazione sia in contrasto con le previsioni degli
strumenti urbanistici comunali vigenti, la variante è approvata, in base
alle procedure individuate con legge regionale, ai sensi dell'articolo 25,
comma 1, lettera a) della legge 28 febbraio 1985, n. 47. L'efficacia di
tale provvedimento, che il comune è tenuto a trasmettere immediatamente
alla regione e alla provincia, ai fini della adozione dei provvedimenti di
rispettiva competenza, è subordinata alla preventiva intesa con le altre
amministrazioni eventualmente competenti qualora le relative aree siano
assoggettate a specifiche discipline di tutela, con particolare riguardo
alle prescrizioni in materia di tutela ambientale, culturale e
igienico-sanitaria. Tale intesa va assunta in sede di conferenza di
servizi, convocata dal responsabile del procedimento dell'amministrazione
comunale interessata, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 14 della
legge 8 agosto 1990, n.241, come modificata dall'articolo 17 della legge
15 maggio 1997, n.127. 2. In sede di individuazione delle aree da
destinare all'insediamento di impianti produttivi di cui al comma 1, il
consiglio comunale può subordinare l'effettuazione degli interventi alla
redazione di un piano per gli insediamenti produttivi ai sensi
dell'articolo 27 della legge 22 ottobre 1971, n.865. 3. Resta ferma,
ove non sia richiesto il piano di cui al comma 2, la necessità
dell'esistenza delle opere di urbanizzazione o di apposita convenzione con
le amministrazioni competenti di procedere alla realizzazione delle
medesime contemporaneamente alla realizzazione delle opere. In tal caso,
la realizzazione degli impianti è subordinata alla puntuale osservanza dei
tempi e delle modalità indicati nella convenzione.
Art. 3 (Sportello unico)
1. I comuni esercitano, anche in forma associata, ai
sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, le
funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto
legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero
procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo,
la struttura può essere articolata in appositi uffici. Per la
realizzazione dello sportello unico i comuni possono stipulare le
convenzioni di cui all'articolo 24, comma 3, del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 112. 2. Presso la struttura, previa predisposizione di
un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, è
istituito uno sportello unico per le attività produttive informatizzato
per consentire, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche
in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le
procedure previste dal presente regolamento; all'elenco delle domande di
autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonché a
tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese
quelle concernenti le attività promozionali. 3. Allo sportello unico
gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai
procedimenti di cui al presente regolamento. 4. La struttura, su
richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformità, allo stato
degli atti in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai
medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di
pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che ciò
pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento
autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni. 5.
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile
del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura è responsabile
dell'intero procedimento.
CAPO II (PROCEDIMENTO
SEMPLIFICATO)
Art. 4 (Procedimento mediante
conferenza di servizi)
1. Per gli impianti e i depositi di cui all'articolo
27 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, nonchè nei casi di cui
all'articolo 1,comma 3 del presente regolamento, ovvero quando il
richiedente non intenda avvalersi del procedimento mediante
autocertificazioni, di cui all'articolo 6, il procedimento ha inizio con
la presentazione della domanda alla struttura, la quale invita ogni
amministrazione competente a far pervenire gli atti autorizzatori o di
consenso, comunque denominati, entro un termine non superiore a novanta
giorni. 2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, entro i
successivi quindici giorni, il sindaco, su richiesta del responsabile del
procedimento presso la struttura, convoca una conferenza di servizi che si
svolge ai sensi dell'articolo 14, e seguenti, della legge 7 agosto 1990,
n.241, come modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997,
n.127. 3. La convocazione della conferenza è resa pubblica anche ai
fini dell'articolo 7, comma 14 ed alla stessa possono presentare
osservazioni i soggetti indicati nel medesimo comma. 4. Nella prima
riunione le amministrazioni, che vi partecipano, adottano le iniziative
necessarie ai fini dell'acquisizione delle autorizzazioni, dei nulla osta
e dei pareri tecnici, previsti dalle norme vigenti o comunque ritenuti
necessari, e fissano il termine entro cui è possibile pervenire a una
decisione, in ogni caso compatibile con il rispetto del termine di cui al
comma 6. 5. Il verbale della Conferenza di servizi, tenuto conto anche
delle osservazioni di cui al comma 3, tiene luogo del provvedimento
amministrativo conclusivo del procedimento. 6. Il procedimento si
conclude nel termine di otto mesi, ferma restando la previa acquisizione
della pronuncia favorevole della valutazione di impatto ambientale, ove
prevista dalle norme vigenti.
Art. 5 (Progetto comportante la variazione di strumenti
urbanistici)
1. Quando il progetto presentato, ancorchè conforme
alle norme vigenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza del
lavoro, richiede la variazione di uno strumento urbanistico, il Sindaco
del comune interessato rigetta, motivatamente, l'istanza ovvero convoca,
dandone contestualmente pubblico avviso, una conferenza di servizi,
disciplinata dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.241, come
modificato dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127, per le
conseguenti decisioni. Alla conferenza interviene qualunque soggetto,
portatore di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi nonchè
i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati,
cui possa derivare un pregiudizio dalla realizzazione del progetto
dell'impianto industriale. 2. Qualora l'esito della conferenza di
servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la
determinazione costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto
delle osservazioni, proposte e opposizioni formulate dagli aventi titolo
ai sensi della legge 17 agosto 1942, n.1150, si pronuncia definitivamente
entro sessanta giorni il consiglio comunale. La delibera comunale è
trasmessa immediatamente all'autorità competente per l'approvazione, se
prevista dalle norme vigenti. Tale autorità si pronuncia nel termine di
sessanta giorni.
CAPO III PROCEDIMENTO MEDIANTE
AUTOCERTIFICAZIONE
Art. 6 (Principi
organizzativi)
1. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo
25 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112, ha inizio presso la
competente struttura con la presentazione, da parte dell'impresa, di
un'unica domanda, contenente, ove necessario, anche la richiesta della
concessione edilizia, corredata da autocertificazioni, attestanti la
conformità dei progetti alle singole prescrizioni previste dalle norme
vigenti in materia urbanistica, della sicurezza degli impianti, della
tutela sanitaria e della tutela ambientale, redatte da professionisti
abilitati o da società di professionisti e sottoscritte dai medesimi,
unitamente al legale rappresentante dell'impresa. L'autocertificazione non
può riguardare le materie di cui all'articolo 1, comma 3, nonché le
ipotesi per le quali la normativa comunitaria prevede la necessità di una
apposita autorizzazione Copia della domanda, e della documentazione
prodotta, viene trasmessa dalla struttura, anche in via informatica, alla
regione nel cui territorio è localizzato l'impianto, agli altri comuni
interessati nonché, per i profili di competenza, ai soggetti competenti
per le verifiche. 2. La struttura, ricevuta la domanda, la immette
immediatamente nell'archivio informatico, dandone notizia tramite adeguate
forme di pubblicità; contestualmente la struttura dà inizio al
procedimento per il rilascio della concessione edilizia. 3. Entro il
termine di trenta giorni dal ricevimento della domanda la struttura può
richiedere, per una sola volta, l'integrazione degli atti o dei documenti
necessari ai fini istruttori. Decorso il predetto termine non possono
essere richiesti altri atti o documenti concernenti fatti risultanti dalla
documentazione inviata. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino
alla presentazione degli atti integrativi richiesti. 4. Ove occorrano
chiarimenti in ordine alle soluzioni tecniche e progettuali o al rispetto
delle normative amministrative e tecniche di settore o qualora il progetto
si riveli di particolare complessità ovvero si rendano necessarie
modifiche al progetto o il comune intenda proporre una diversa
localizzazione dell'impianto, nell'ambito delle aree individuate ai sensi
dell'articolo 2, il responsabile del procedimento può convocare il
soggetto richiedente per una audizione in contraddittorio di cui viene
redatto apposito verbale. 5. Qualora, al termine dell'audizione, sia
raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge n.241/1990,
sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti,
a condizione che le eventuali modifiche al progetto originario siano
compatibili con le disposizioni attinenti ai profili di cui all'articolo
8, comma 1. Il termine di cui al comma 8, resta sospeso fino alla
presentazione del progetto modificato conformemente all'accordo. 6.
Ferma restando la necessità della acquisizione della autorizzazione nelle
materie per cui non è consentita l'autocertificazione, nel caso di
impianti a struttura semplice, individuati secondo i criteri previamente
stabiliti dalla regione, la realizzazione del progetto si intende
autorizzata se la struttura, entro trenta giorni dal ricevimento della
domanda, non comunica il proprio motivato dissenso ovvero non convoca
l'impresa per l'audizione. Nell'ipotesi in cui si rendono necessarie
modifiche al progetto, si adotta la procedura di cui ai commi 4, e
5. 7. Quando, in sede di esame della domanda, la struttura, fatti salvi
i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzioni o
integrazioni, ravvisa la falsità di alcuna delle autocertificazioni, il
responsabile del procedimento trasmette immediatamente gli atti alla
competente procura della Repubblica, dandone contestuale comunicazione
all'interessato. Il procedimento è sospeso fino alla decisione relativa ai
fatti denunciati. 8. Il procedimento, salvo quanto disposto dai commi
3, 4, 5, 6, e 9, è concluso entro il termine di novanta giorni dalla
presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa
dell'impresa o su richiesta della struttura. Nello stesso termine si
conclude il procedimento per il rilascio della concessione edilizia ove
necessaria ai sensi della normativa vigente. 9. Qualora debbano essere
acquisiti al procedimento pareri di soggetti non appartenenti
all'amministrazione comunale o regionale si applicano le disposizioni di
cui agli articoli 16, e 17 della legge 7 agosto 1990, n.241, come
modificata dall'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n.127. 10.
Decorsi inutilmente i termini di cui al comma 8, la realizzazione del
progetto si intende autorizzata in conformità alle autocertificazioni
prodotte, nonché alle prescrizioni contenute nei titoli autorizzatori, ove
necessari, previamente acquisiti. L'impresa è tenuta a comunicare alla
struttura l'inizio dei lavori per la realizzazione dell'impianto. La
realizzazione dell'opera è comunque subordinata al rilascio della
concessione edilizia ove necessaria ai sensi della normativa
vigente. 11. Qualora, successivamente all'inizio dei lavori per la
realizzazione dell'impianto, sia accertata la falsità di una delle
autocertificazioni prodotte, fatti salvi i casi di errore od omissione
materiale suscettibili di correzioni o integrazioni, il responsabile della
struttura ordina la riduzione in pristino a spese dell'impresa e dispone
la contestuale trasmissione degli atti alla competente Procura delle
Repubblica dandone contemporanea comunicazione all'interessato. 12. A
seguito della comunicazione di cui al comma 10, il comune e gli altri enti
competenti provvedono ad effettuare i controlli ritenuti necessari. 13.
I soggetti, portatori di interessi pubblici o privati, individuali o
collettivi nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in
associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dalla
realizzazione del progetto dell'impianto industriale, possono trasmettere
alla struttura, entro venti giorni dalla avvenuta pubblicità di cui al
comma 2, memorie e osservazioni o chiedere di essere uditi in
contraddittorio ovvero che il responsabile del procedimento convochi
tempestivamente una riunione alla quale partecipano anche i rappresentanti
dell'impresa. Tutti i partecipanti alla riunione possono essere assistiti
da tecnici ed esperti di loro fiducia, competenti sui profili controversi.
Su quanto rappresentato dagli intervenuti si pronuncia, motivatamente, la
struttura. 14. La convocazione della riunione sospende, per non più di
venti giorni, il termine di cui al comma 8. 15. Sono fatte salve le
vigenti norme che consentono l'inizio dell'attività previa semplice
comunicazione ovvero denuncia di inizio attività.
Art. 7 (Accertamento della conformità urbanistica, della
sicurezza degli impianti, della tutela sanitaria e della tutela
ambientale)
1. La struttura accerta la sussistenza e la
regolarità formale delle autocertificazioni prodotte, ai sensi
dell'articolo 6, comma 1. Successivamente la struttura e gli altri enti
interessati, ciascuno per le materie di propria competenza, verificano la
conformità delle medesime autocertificazioni agli strumenti urbanistici,
il rispetto dei piani paesistici e territoriali nonché la insussistenza di
vincoli sismici, idrogeologici, forestali ed ambientali, di tutela del
patrimonio storico, artistico e archeologico incompatibili con
l'impianto. 2. La verifica da parte degli enti di cui al comma 1,
riguarda fra l'altro: a) la prevenzione degli incendi; b) la
sicurezza degli impianti elettrici; c) l'installazione di apparecchi a
pressione; d) l'installazione di recipienti a pressione contenenti
GPL; e) il rispetto delle vigenti norme di prevenzione degli infortuni
sul lavoro. f) le emissioni inquinanti in atmosfera; g) le emissioni
nei corpi idrici, o in falde sotterranee e ogni altro rischio di
immissione potenzialmente pregiudizievole per la salute e per
l'ambiente; h) l'inquinamento acustico all'interno ed all'esterno
dell'impianto produttivo; i) le industrie qualificate come
insalubri; l) le misure di contenimento energetico. 3. Il decorso
del termine di cui all'articolo 6, comma 8, non fa venire meno le funzioni
di controllo, da parte del comune e degli altri enti
competenti.
Art. 8 (Affidamento delle istruttorie tecniche a strutture
pubbliche qualificate)
1. Fermo quanto disposto dal presente regolamento, la
struttura di cui all'articolo 3, comma 1, può affidare, mediante
convenzione, che fissi termini compatibili con quelli previsti dal
presente regolamento, per la conclusione dei procedimenti, specifiche fasi
e attività istruttorie alle agenzie regionali per l'ambiente, ad aziende
sanitarie locali o loro consorzi regionali, nonchè a università o altri
centri e istituti pubblici di ricerca che assicurino requisiti di
indipendenza, di competenza e di adeguatezza tecnica.
CAPO IV PROCEDURA DI COLLAUDO
Art.
9 (Modalità di esecuzione)
1. Quando previsto dalle norme vigenti, le strutture
e gli impianti sono collaudati da professionisti abilitati, da società o
istituti universitari specializzati ovvero da altri soggetti previsti
dalla normativa vigente, diversi dal progettista dell'impianto e dal
direttore dei lavori e non collegato professionalmente nè economicamente,
in modo diretto o indiretto, all'impresa, che ne attestano la conformità
al progetto approvato, l'agibilità e l'immediata operatività. 2. Il
collaudo avviene alla presenza di tecnici della struttura di cui
all'articolo 3, comma 1, la quale a tal fine si avvale anche del personale
dipendente dalle amministrazioni competenti ai sensi della vigente
normativa. L'impresa chiede alla struttura di fissare la data del collaudo
in un giorno compreso tra il ventesimo e il sessantesimo successivo a
quello della richiesta. Decorso inutilmente tale termine, il collaudo può
avere luogo a cura dell'impresa, che ne comunica le risultanze alla
competente struttura. In caso di esito positivo del collaudo l'impresa può
iniziare l'attività produttiva. 3. Il certificato di collaudo riguarda
tutti gli adempimenti previsti dalla legge e, in particolare, le strutture
edilizie, gli impianti produttivi, le misure e gli apparati volti a
salvaguardare la sanità, la sicurezza e la tutela ambientale, nonché la
loro conformità alle norme sulla tutela del lavoratori nei luoghi di
lavoro ed alle prescrizioni indicate in sede di autorizzazione. 4. Il
certificato, di cui al comma 3, è rilasciato sotto la piena responsabilità
del collaudatore. Nel caso in cui la certificazione risulti non conforme
all'opera ovvero a quanto disposto dalle vigenti norme, fatti salvi i casi
di mero errore od omissione materiale, la struttura assume i provvedimenti
necessari, ivi compresa la riduzione in pristino, a spese dell'impresa, e
trasmette gli atti alla competente procura della Repubblica, dandone
contestuale comunicazione all'interessato. 5. Il certificato di
collaudo sostituisce, fino al rilascio definitivo dell'atto il certificato
di agibilità, il nulla osta all'esercizio di nuova produzione e ogni altro
atto amministrativo richiesto per la messa in funzione degli
impianti. 6. La regione e gli altri enti competenti effettuano i
controlli di competenza sugli impianti produttivi, ne comunicano le
risultanze agli interessati che possono presentare memorie o chiedere la
ripetizione in contraddittorio e adottano i provvedimenti, anche in via
d'urgenza, previsti dalla legge. L'effettuazione e l'esito dei controlli
sono registrati anche presso l'archivio informatico della regione e della
struttura comunale. 7. Il collaudo effettuato ai sensi del comma 2, non
esonera le amministrazioni competenti dalle proprie funzioni di vigilanza
e di controllo in materia, e dalle connesse responsabilità previste dalla
legge, da esercitare successivamente al deposito del certificato di
collaudo degli impianti.
Art.10 (Spese)
1. Restano ferme le disposizioni che prevedono a
carico dell'interessato il pagamento di spese o diritti in relazione ai
procedimenti disciplinati dal presente regolamento.
Art. 11 (Entrata in vigore)
1. Il presente regolamento entra in vigore il
sessantesimo giorno dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale
della Repubblica Italiana.
Il presente decreto, munito del
sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti
normativi della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti
di osservarlo e di farlo osservare.
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